Attività n. 65 del DPR 01/08/2011 n. 151 - Criteri di assoggettabilità

Buongiorno, ho un dubbio circa l’applicazione o meno del DM 19/08/1996 su un locale che richiede autorizzazione di pubblico spettacolo con capienza inferiore a 100 persone e superficie lorda inferiore ai 200 mq.
in teoria in questa situazione il DM 19/08/1996 non andrebbe applicato in quanto lo stesso all’art 1 “campo di applicazione” dispone che rientrano nel campo di applicazione del DM, tra gli altri, i locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi
pubblici ed attrezzature per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone…
però successivamente il dm recita “Ai locali di trattenimento, di cui alla precedente lettera e), con capienza non superiore a 100 persone, si applicano le disposizioni di cui al titolo XI dell’allegato.”
Nel rispetto del titolo XI, per locali con capienza inferiore alle 100 persone, si intendono solo quelli con superficie superiore ai 200 mq o anche superfici inferiori?
Visto che in base alle disposizione relative all’esodo, i locali con capienza inferiore ai 150 persone devono avere 2 uscite ed il locale per il quale è stata richiesta autorizzazione ha una sola porta di larghezza 2,40 m, come dobbiamo comportaci?
in teoria 2,40 m sono 4 moduli da 60 cm e considerando una capienza di 90 persone, sono largamente sufficienti…
grazie per un riscontro

Riassumo a uso di tutti i lettori, magari qualcuno più tecnico di me può integrare

E’ chiaro che non si applica la prevenzione incendi intesa come procedure ex DPR 151/2011. Quindi niente esame progetto o SCIA. Il DM 19/08/96, a questo punto serve solo per l’autorizzazione ex art. 80 TULPS. Nella prassi, il DM 19/08/96 è diventato un regolamento attuativo anche per l’art. 80 TULPS in parallele al Reg. TULPS.

Come hai detto tu, nei casi del genere, si applica il Titolo XI del DM. Testualmente:

TITOLO XI

Locali di trattenimento con capienza non superiore a 100 persone

Per i locali, di cui all’art. 1, comma 1, lettera e), con capienza non superiore a 100 persone, utilizzati anche occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni, devono comunque essere rispettate le disposizioni del presente allegato relative all’esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all’esecuzione a regola d’arte degli impianti installati, la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati.


Il titolo XI non parla di superficie. Resta inteso che qualora la superficie fosse maggiore di 200 mq (a prescindere dalla capienza), allora si applicherebbero le procedure del DPR 151/11.

In conclusione, ai fini dell’autorizzazione ex art. 80 TULPS, si applica anche il Titolo IV: Misure per l’esodo del pubblico dalla sala

Grazie per il riscontro.
in merito alle vie di esodo, il DM 19/08/96 richiede 3 uscite e sono sufficienti 2 se la capienza è inferiore a 150 persone. Nel mio caso specifico, si richiede autorizzazione di pubblico spettacolo per un locale con massimo affollamento di circa 50/55 persone e con UNA SOLA uscita. Devo attenermi all’obbligo di due uscite o è sufficiente una visto l’affollamento minimo e considerando che la larghezza dell’uscita è di 2,40 m?
Ma nel DM si fa riferimento a situazi
oni simili con una sola uscita e capienza ridotta?

Grazie mille

Buonasera, tornando al dubbio circa il “numero di uscite” per Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi del D.M. 19 AGOSTO 1996, punto 4.3.2 , laddove la capienza è inferiore alle 150 persone, per n. 2 uscite si possono intendere i MODULI?
Se il locale ha capienza di 28 persone ed ha una sola uscita di larghezza 2,15 m quindi 2 moduli da 90 cm, può essere sufficiente per rispondere a quanto previsto dal DM 1996?

Grazie