Attività NCC in via esclusiva

Buongiorno, il comma 1, punto d) dell’articolo 7 della L. 21/1992, riguardante le persone giuridiche che possono avviare l’attività, riporta: essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attivita’ di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1.
Mi chiedo se tale limitazione è valida anche per un’attività professionale di consulenza che vorrebbe acquisire un’azienda NCC.
Grazie mille in anticipo

Non c’è molta giurisprudenza sul tema specifico – vedi il CdS n. 6549/2019 per questioni generali. Comunque, anche se in via generale, la sentenza porta lì. Quando l’NCC prende la forma dell’impresa non artigiana (solo l’NCC può farlo), allora la sua attività deve essere esclusiva. In pratica, in CCIAA deve risultare un solo codice ateco. A livello regolamentare si può prevedere un ordine di adeguamento entro un termine, decorso il quale si passa alla decadenza

Grazie Mario.
Chi ha stimolato il mio quesito, però, mi fa notare che l’attività di consulenza non risulterebbe comunque in visura camerale, essendo un professionista non iscritto in CCIAA. In tal caso non avrebbe problemi nell’aprire un’impresa individuale di NCC?

Mah… direi che potrebbe andare. Darei per scontato che l’esclusività si riferisca all’esercizio di IMPRESA. … imprenditori privati…
La cosa lascia qualche dubbio ma si può sempre opporre, come dato oggettivo, una visura camerale dove è indicato un solo codice ATECO