Attività nella stessa superfice

possono coesistere nelle stesso locale due all’ interno della stesso locale due attività intestate ad imprenditori diversi? Una (generi vari e macchinari per caffè ed altra libreria ed edicola noon esclusiva

Sul vecchio forum, negli anni successivi al 2011/2012 abbiamo affrontato spesso questa questione e questioni analoghe. Con il DL 138/2011, il DL 201/2011 e il DL 1/2012, oltre che con il d.lgs. n. 59/2010, attuativo della Bolkestein, sono stati sanciti una serie di principi di stampo liberista che hanno cambiato le prerogative interpretative della normativa relativa all’esercizio di attività produttive. Fra questi principi, il più nota è forse quello della completa libertà di orario di esercizio di attività commerciali e simili. Il principio è (in super sintesi) è ammissibile tutto ciò che non esplicitamente vietato da una norma avente valore di legge.
L’ESERCIZIO CONGIUNTO, genus generale al quale ricondurre ipotesi come quella che citi o altre come l’affitto di poltrona o l’affidamento di reparto, non può essere vietato. Solo circostanze contingenti (vedi, ad esempio, impedimenti igienico sanitari) potrebbero rilevare in senso ostativo (vedi la nota sentenza del TAR Lazio 5036/2013 sull’esercizio congiunto di farmacia e attività estetica proprio in relazione alle norme che ho citato).

Sul forum trovio altri post del genere