per il quesito 1 al netto delle leggi regionali la Legge n 1 del 04/01/1990 dice che “Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica”
per la seconda l’accordo stato regioni del 9/06/2016 è stato recepito da poche Regioni, e quelle che hanno legiferato lo vogliono oltre a tutta unì’altra serie di requisiti (vedi quello emanato sul BURC Calabria). Da me vige il chaos. comunque da noi vige il controllo della vigilanza ASL.
Dire che non c’è perchè le macchine prevedono il buio non è vero perchè c’è chi le ha, se c’è la presenza anche saltuaria di persone anche il magazzino dove entri una volta al giorno vuole almeno 1/30, se ci metti qualcuno a pulire allora è un posto di lavoro quindi 1/8 come ogni locale in presenza di persone. Se ci metti solo macchine e qualcuno chiude gli occhi diciamo che forse potrebbe passare se non c’è qualcosa di regionale che dica il contrario.