Attività odontoiatra ed estetica

Salve.
Vi pongo i seguenti quesiti in merito all’oggetto:

  1. per l’esercizio dell’attività di estetica occorre che sia il titolare della medesima attività ad essere in possesso della relativa abilitazione o è sufficiente che a disporne possa essere un proprio dipendente/collaboratore?
  2. quali caratteristiche deve avere un locale odontoiatra adibito alla sterilizzazione degli strumenti relativamente ai rapporti aeroilluminanti? Nel caso specifico, lo si può ritenere conforme qualora fosse privo di apertura finestrata ma dotato di luce artificiale e di aspiratore meccanico?
    Grazie.

per il quesito 1 al netto delle leggi regionali la Legge n 1 del 04/01/1990 dice che “Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica”

per la seconda l’accordo stato regioni del 9/06/2016 è stato recepito da poche Regioni, e quelle che hanno legiferato lo vogliono oltre a tutta unì’altra serie di requisiti (vedi quello emanato sul BURC Calabria). Da me vige il chaos. comunque da noi vige il controllo della vigilanza ASL.
Dire che non c’è perchè le macchine prevedono il buio non è vero perchè c’è chi le ha, se c’è la presenza anche saltuaria di persone anche il magazzino dove entri una volta al giorno vuole almeno 1/30, se ci metti qualcuno a pulire allora è un posto di lavoro quindi 1/8 come ogni locale in presenza di persone. Se ci metti solo macchine e qualcuno chiude gli occhi diciamo che forse potrebbe passare se non c’è qualcosa di regionale che dica il contrario.

Concordo, in relazione al quesito 1, il requisito professionale può essere posseduto anche solamente dal RT. Tuttavia, questa cosa avrebbe un riflesso nella qualifica aziendale: se non è il titolare ad avere il requisito o la maggioranza dei soci (in caso di soc. di persone) allora non sarà iscritto in CCIAA come impresa artigiana

Per il secondo quesito puoi rifarti sicuramente all’Intesa citata. L’intesa ai sensi dell’art. 8, c. 6 della L. 131/2003 (come quella citata) è un c.d. Intesa “forte” coincidente con una vera e propria co-decisione avente forza giuridica condizionante. Molte regioni, poi, hanno tradotto l’intesa in provvedimenti normativi ma, pure in assenza, può essere applicata per quanto compatibilmente al caso di specie.
http://archivio.statoregioni.it/Documenti/DOC_053911_REP.%20104%20%20CSR%20PUNTO%20%208%20%20ODG.pdf

Grazie ad entrambi per le risposte fornite.