Attività Produttiva_Inosservanza della normativa di prevenzione incendi

Buongiorno,
il C.do Prov.le Vigili del Fuoco comunica al Ns. SUAP che un’attività produttiva è carente dell’autorizzazione antincendio per esercitare l’attività e chiede, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 139/2006, l’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Volevo chiedere di chi è la competenza all’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività .

Il comma 5 dell’art. 16 del d.lgs. 139/2009 prevede che in caso di attivazione di un procedimento di prevenzione incendi da cui emerga la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, sia il Comando ad adottare le misure urgenti dandone comunicazione al sindaco e al prefetto “ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza”.

L’art. 20 invece disciplina le sanzioni e la sospensione dell’attività.
Al comma 1 sono previste le sanzioni: l’assenza della SCIA è punita con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall’articolo 16, comma 2.

Al comma 3 invece disciplina la sospensione dell’attività: il prefetto può disporre la sospensione dell’attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività .

Solo se vi sono i presupposti si potrebbe adottare un’ordinanza CONTINGIBILE ED URGENTE del Sindaco.

Attendi il parere degli esperti in materia…