Buonasera, ho visto che il nuovo regolamento attuativo del Testo unico sul turismo della regione Toscana prevede che In caso di eventi promozionali e culturali promossi dal comune competente per territorio, le
residenze d’epoca possono essere aperte al pubblico e possono somministrare alimenti e bevande
anche ai non alloggiati, nel rispetto di quanto previsto in materia di somministrazione temporanea
dall’articolo 52 della l.r. 62/2018
La domanda è questa :gli eventi dove devono essere organizzati? …presso la residenza d’epoca? nella frazione della residenza d’epoca oppure è indifferente? vale il limite della somministrazione temporanea che non può superiore a dieci giorni consecutivi o comprendenti due fine settimana consecutivi? ma se gli eventi dell’amministrazioni sono numerosi? Grazie dell’aiuto. Elisa
Attività promozionali in residenze d’epoca e nuova destinazione urbanistica turistico-ricettiva
CONTENUTO
Le residenze d’epoca italiane stanno vivendo un periodo di grande fermento grazie a strategie promozionali innovative. Tra queste, l’early booking è una delle più efficaci, permettendo ai turisti di prenotare soggiorni a tariffe scontate. Ad esempio, l’iniziativa “Una Italian Hospitality” offre tariffe ridotte per prenotazioni effettuate entro il 1° febbraio 2026, valide fino al 31 dicembre 2026 in città come Milano, Venezia, Bologna e Roma. Altre offerte includono gift box scontati del 25% a Genova e pacchetti benessere presso strutture come il Relais Todini a Todi.
Tuttavia, dal 1° luglio 2026, le strutture come affittacamere, B&B, case vacanze e residenze d’epoca dovranno obbligatoriamente avere una destinazione d’uso turistico-ricettiva. Questo è stabilito dall’Art. 41 della Legge Regionale Toscana, che prevede la presentazione di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per il mutamento da residenziale a turistico-ricettivo. Fino al 30 giugno 2026, è previsto un periodo transitorio che consente una certa flessibilità per le strutture esistenti.
Esempi di residenze d’epoca che si stanno adattando a questa nuova normativa includono castelli in Umbria che offrono servizi di fitness e wedding, dimostrando come la valorizzazione del patrimonio storico possa integrarsi con le esigenze del turismo moderno.
CONCLUSIONI
Le residenze d’epoca rappresentano un’importante risorsa per il turismo italiano, ma è fondamentale che si adeguino alle nuove normative per continuare a operare nel settore turistico. La transizione verso una destinazione d’uso turistico-ricettiva non solo garantirà la legalità delle operazioni, ma offrirà anche opportunità di crescita e sviluppo per queste strutture.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, è cruciale comprendere le normative che regolano il settore turistico-ricettivo, in particolare quelle relative alla SCIA e alla destinazione d’uso. La conoscenza di queste leggi non solo è fondamentale per garantire la compliance delle strutture, ma anche per promuovere un turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio culturale.
PAROLE CHIAVE
Residenze d’epoca, early booking, destinazione d’uso turistico-ricettiva, SCIA, Legge Regionale Toscana, turismo, patrimonio culturale.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Art. 41 Legge Regionale Toscana.
- Normativa sul turismo e sull’uso delle residenze d’epoca.
- Esempi di strutture ricettive in Umbria.
- Iniziative promozionali nel settore turistico.
- Regolamenti locali per affittacamere e B&B.

Nota: Le sintesi fornite sono generate automaticamente grazie a Perplexity(analisi delle notizie più pertinenti) e ChatGPT modificato da Omniavis. Puoi chiedere il parere di un esperto umano qui nel forum o continuare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/. Per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it.Per un feedback sulla qualità della sintesi invia una email a Marco Scarselli
Prendi la disposizione per quella che è. Nei fatti, è un’invenzione regionale che male si sposa con i principi di fondo che regolano la somm.ne temporanea. Chiaramente, dato che l’art. 52 sottende la contestualità dell’evento con la somministraizone, occorre che sussista un nesso diretto spaziale e funzionale. Detto questo, spetta al comune verificare la ragionevolezza di questo nesso.
Per il resto si applicano le regole dell’art. 52. Alla fine i termini del problema sono sempre gli stessi: è come se tu chiedessi se la somm.ne temporanea esercitata in una piazza e l’evento esercitato in un’altra rappresenta un’ipotesi legale. Tutto dipende da come è strutturato l’evento.