Attività ricettiva, disponibilità immobile e sua gestione

Buongiorno, siamo in Lombardia (L.R. 27/2015).
Per l’apertura di un’attività ricettiva, la pratica richiede (giustamente) di dichiarare di avere la disponibilità dell’immobile.
Probabilmente è una domanda sciocca, ma cosa si intende nello specifico genericamente per “disponibilità”?
Il caso pratico è che succede che un’attività venga avviata, a proprio nome, da una società che “gestisce” tale appartamento a fronte di un contratto tra il proprietario e il gestore. Quindi questo “gestore” gestisce quindi gli appuntamenti e, immagino, verserà le somme percepite al proprietario.
Ora ci si chiede se l’attività dovesse comunque essere avviata a nome del proprietario (o dell’affittuario se è il caso), avendone la disponibilità giuridica dell’immobile, e non a nome del soggetto che la gestisce a fronte di un contratto tra loro, perché in alcuni casi succede proprio questo.
Grazie.

In Lombardia tutte le attività ricettive alberghiere (e una parte di quelle non alberghiere) devono essere gestite in forma imprenditoriale.

Trattandosi quindi di attività d’impresa, ne consegue che la SCIA dovrà essere presentata dal responsabile dell’impresa che di fatto intraprende ed eserciterà l’attività ricettiva; lo stesso – tra le altre cose – dovrà dichiarare di avere la disponibilità dei locali (quale proprietario ovvero quale locatario, comodatario, ecc.).

D’altra parte lo si desume chiaramente dalla L.R. 27/2015, che all’articolo 39 punisce “chiunque intraprende un’attività ricettiva alberghiera e non alberghiera (…) senza avere presentato la SCIA” . Non ha senso che la SCIA venga presentata da un soggetto che sia solo il proprietario di locali concessi in uso a terzi che vi svolgeranno un’attività commerciale subordinata a titolo abilitativo…

Grazie Marco per la gentile risposta.
Però forse non ho ben illustrato il punto.
Alcune società presentano SCIA per attività ricettive non alberghiere imprenditoriali (normalmente CAV o locazioni turistiche), a loro nome e sulla base di un contratto tra l’impresa e il proprietario per la gestione dell’attività ricettiva. Quindi mi chiedevo se si potesse ritenere corretto che l’impresa dichiari di aver la disponibilità dell’immobile sulla base di questo contratto. Solitamente per “disponibilità” io intendo quella propriamente giuridica riferibile alla proprietà e ai diritti reali di godimento (affittuario, usufruttuario, …).

Se comunque c’è un contratto che evidenzia il consenso del proprietario a concedere la disponibilità dell’unità immobiliare ad un’impresa che vi eserciterà un’attività ricettiva imprenditoriale, direi che in questa fase alla pubblica amministrazione (intesa come SUAP) interessano fino ad un certo punto i rapporti civilistici tra le parti. Quello che importa è che la SCIA sia presentata dall’impresa che di fatto intraprende ed eserciterà l’attività ricettiva, la quale dichiarerà di avere la disponibilità dei locali.

Mi rendo conto che la realtà a volte può essere più complessa, ma alla fine la situazione deve essere ricondotta ai concetti semplici che sono previsti dalla norma.