Attivita' riparazione motori marini itinerante

Buongiorno,
per una attività di riparazione motori marini itinerante occorre la presentazione di scia/comunicazione al Suap, oppure è sufficiente la comunicazione avvio attività artigianale in camera di commercio?
Trattasi di attività non equiparabile e quindi non soggetta all’applicazione della L. 122/92?
Qual’è la normativa di riferimento?
Grazie

In effetti, la legge 122/92, dispone:

Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, LA PRESENTE LEGGE DISCIPLINA l’attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, ADIBITI AL TRASPORTO SU STRADA DI PERSONE E DI COSE, DI SEGUITO DENOMINATA «ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE».


Il codice della navigazione indica le varie fattispecie di professioni come il marinaio motorista ma si tratta di personale imbarcato – vedi DPR 328/52. Qua trovi anche la figura del motorista abilitato (art. 273).


In teoria, non vedo norme pertinenti ma chiedere conferma alla CCIAA o alla capitaneria. Vediamo se qualche collega “marittimo” ha approfondito la questione

In effetti e’ la Camera di Commercio che mi ha interpellato perche’ i titolari di attività di riparazione motori marini itinerante (che non hanno fatto alcuna comunicazione al Suap) hanno presentato una comunicazione di avvio magazzino deposito. Loro non sapevano se accettarla o meno ed hanno chiesto a me … quindi secondo voi dovrei chiedere alla Cciaa di non accettare quest’ultima comunicazione quando hanno accettato la prima come corretta? Come mi devo comportare?

dicevo di contattare la CCIAA per ché è l’amministrazione competente sulle procedure ex legge 122/92. In ogni caso, quindi, è la CCIAA a esprimersi, in via ufficiale, per il tramite del SUAP. Va bene una corrispondenza far te la CCIAA ma questa non deve ribaltare la frittata :slight_smile:

Io, solo per parere personale, indicherei che tale professione, visto il tenore letterale della norma, non rientra nel suo campo della legge 122/92.

La cosa è da inquadrare con altra professionalità per la quale non si vedono procedure abilitative per quanto vi sia la previsione di percorsi profesisonali necessari. Il fatto che sia effettuato al domicilio del cliente non aggiunge o toglie niente. Una CNA di una zona costiera può aggiungere info.

Vedi:
http://professioniweb.regione.liguria.it/Dettaglio.aspx?code=0000000143
https://capire.regione.campania.it/rrtq/public/stampa/sf/431