Attività rumorose eccessive in pubblico esercizio. Ruolo del Suap

Buongiorno, nel nostro territorio vi è un chiosco bar comunale in pieno centro abitato dato in concessione ad un’attività che persiste nel fare serate musicali (sia con dj e a volte anche con gruppi dal vivo) decisamente rumorose. Siamo arrivati ad un punto che un abitante confinante ha interpellato un avvocato perchè a seguito di sue varie segnalazioni all’Amministrazione, Sindaco compreso, la situazione non è cambiata. Ho già letto varie volte i numerosi post in materia, visto che è un argomento molto dibattuto…Nella mia Regione (Emilia-Romagna) la normativa prevede una comunicazione obbligatoria in caso di attività rumorose e, in caso di superamento dei limiti, l’autorizzazione in deroga. Viste le varie segnalazioni (tra l’altro il gestore è al corrente di tutto) noi come Ufficio Suap abbiamo già inoltrato una comunicazione sia ai vigili che ai carabinieri informandoli del mancato rispetto delle norme (mancata comunicazione all’Amministrazione/ mancata richiesta autorizzazione in deroga) per le eventuali applicazioni delle sanzioni di Legge, ma nessuno interviene; tra l’altro la musica è sempre nei festivi e comunque di sera, e in questo caso la nostra Polizia Municipale non interviene perchè i dipendenti non sono più in servizio.
So bene che in caso di inerzia dell’Amministrazione il Comune è corresponsabile dei danni causati dei rumori, ma a questo punto mi domando: una volta che noi (Suap - ufficio ambiente) abbiamo segnalato a PM/Carabinieri la situazione e chiesto il loro intervento, abbiamo esaurito il nostro compito o possiamo agire in altro modo? Quali sono le effettive competenze che può avere il Suap in questo caso per fare tutto quello che è necessario? Coinvolgere Arpa?
Grazie.

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A parte l’eventuale autorizzazione in deroga per il superamento dei limiti, innanzitutto occorre ricordare che ristoranti, pizzerie, trattorie, bar (+ altre attività) che utilizzino impianti di diffusione sonora, ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, hanno comunque L’OBBLIGO di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico. Lo prescrive espressamente l’art. 4 del DPR 227/11. Nel caso di emissioni sonore poco significative, alcune regioni hanno previsto forme di semplificazione della documentazione da presentare.

In caso di inottemperanza al suddetto obbligo, si applica la sanzione prevista dall’art. 10, comma 3, della legge 447/95.

Direi che questa sarebbe la prima cosa che gli organi di controllo dovrebbero verificare. SUAP non è un organo di controllo, ma SUAP e polizia locale dipendono dal medesimo ente comunale e mi pare illogico che il problema – che riguarda l’amministrazione comunale e per di più è relativo ad un chiosco di proprietà comunale dato in concessione – non possa essere affrontato con la sinergia degli uffici.
Posso comprendere le difficoltà di coordinamento con i CC, ma che - a fronte di un problema di questo tipo - non si riesca ad organizzare il servizio di un paio di ore straordinarie della vostra polizia locale…, mi pare difficile. Provate a parlarne con la parte politica.

Solitamente il Comune richiede all’ARPA di effettuare le misurazioni tecniche di competenza solo dopo che un sopralluogo della polizia locale abbia verificato la possibile fondatezza delle lamentele. Ma se manca proprio la base, ovvero la documentazione previsionale di impatto acustico, molto spesso l’ARPA chiede che venga prima sistemata la documentazione tecnica carente.

Comunque ripeto: SUAP non è un organo di controllo e non compete al SUAP effettuare sopralluoghi e/o contestare sanzioni.

Buongiorno
Solo alcune domande:

  1. ma se il titolare del bar non produce la relazione di impatto acustico si applica solo la sanzione amministrativa e può continuare a suonare abusivamente?
  2. non si può emettere ordinanza di sospensione dell’attività fin quando non ottompera all’obbligo?
  3. si è detto che se il titolare del bar non produce la relazione di impatto acustico l’arpa non effettua le misurazioni sin quando non viene sistemata la documentazione tecnica carente. Qual’è la ratio di tale procedura? Voglio dire mai produco la relazione previsionale di impatto acustico mai sarò soggetto a controllo se rispetto o no l’intensità sonora prescritta per legge?
    Magari questi si mettono anche a ballare ed invece di applicare anche artt. 68 + 80 TULPS e le misure cautelari che ne derivano non si agisce. Mah…
    Se al suap non spetta fare sopralluogo e controlli spetterà ad esso od al sindaco emettere qualche ordinanza o no?
    E la polizia locale anche per eventuali aspetti penalmente rilevanti?

E’ ovvio che il ricevimento di una sanzione amministrativa, anche nel caso in cui ne sia avvenuto il pagamento in via breve, non può autorizzare in alcun modo il trasgressore a proseguire la sua condotta illecita!
L’ulteriore condotta illecita, anzi, sarà punita con un’ulteriore sanzione dello stesso tipo ogni volta che venga accertata.

Un’ordinanza rivolta a imporre il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività, può essere adottata “qualora sia richiesta da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente”; questo dice la norma (art. 9 legge 447/98).
Se il vostro Comune ritiene di avere elementi sufficienti per motivare in modo adeguato, completo e coerente l’esistenza di tali presupposti pur in assenza di un accertamento tecnico che documenti i livelli dell’inquinamento acustico, faccia pure…

Non ho detto che la cosa è così in termini assoluti.
Avevo scritto (sulla base della mia esperienza personale) che, se manca proprio la base, ovvero la documentazione previsionale di impatto acustico, molto spesso l’ARPA chiede che venga prima sistemata la documentazione tecnica carente.
Magari a livello locale da voi la situazione è invece differente e l’ARPA è particolarmente attiva ed operativa su questo tipo di situazioni ed agisce d’iniziativa senza preliminari attività di controllo da parte del Comune… L’unico modo che avete per saperlo è quello di confrontarvi direttamente con loro.

Anche qui: è ovvio che in situazioni di questo tipo ogni ufficio comunale interessato deve operare in sinergia con gli altri. In particolare la polizia locale, a cui competono tutte le attività di controllo e sanzionatorie sia a livello amministrativo che penale.

La movida per le strade di un quartiere crea un danno alla salute per immissione di rumore ai suoi residenti, i quali pertanto possono chiedere un risarcimento ai Comuni che non garantiscono il rispetto delle norme di quiete pubblica e di conseguenza non tutelano la salute dei cittadini.

Lo ha detto la cassazione con sentenza 14209/2023 nella quale è stato stabilito che la movida selvaggia viola, tra l’altro, il diritto alla salute, costituzionalmente garantito (art. 32 Costituzione)

Lo sappiamo no?

Quindi non vedo motivi ostativi all’emissione dell’ordinanza di cui all’art. 9 legge 447/1995 anche perché il sindaco è autorità sanitaria locale.

Tra l’altro il sindaco potrebbe, anzitutto, imporre al gestore del locale un orario di diffusione musicale all’aperto nel rispetto di tempi e decibel regionali, naturalmente con avvertenza che in caso di inottemperanza gli verrà sospesa l’attività e se si reitera ci sarà la chiusura e l’applicazione di sigilli.

Potrebbe anche ricorrere all’art. 54 del TUEL

Ma certi comuni non si degnano neanche di adottare una piano acustico, una zonizzazione etc. figuriamoci se fanno altro. (A parte l’emanazione di qualche ordinanza che rimarrà carta straccia).

Perciò di che parliamo… il problema non si vuole risolvere.

La soluzione è semplice; non diffondi musica ed agisci nel rispetto di norme leggi e regolamenti? prima sospendo l’attività e poi se reiteri revoco la licenza.

Prendiamo esempio dalle nazioni di tutto rispetto.

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