Premetto che la domanda potrebbe richiedere una risposta complicata… comunque ci provo!
Posso produrre un’autorizzazione condizionata, all’ottenimento di requisiti di legge successivamente. In altre parole, posso autorizzare un’attività oggi, prevedendo che diverrà effettivamente efficace solo dopo l’ottenimento dei requisiti di cui sopra? in particolare, mi potete segnale pronunce giurisprudenziali in merito. Grazie anticipatamente!
Come avevi premesso, la questione è complicata e richiederebbe un trattato…
Non sempre la giurisprudenza è stata univoca e costante sul punto, ma quantomeno in materia edilizia mi pare che l’orientamento di gran lunga prevalente sia ancora quello indicato da una sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 24 marzo 2001, n. 1702: in via di principio, fatti salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge, una condizione, sia essa sospensiva o risolutiva, non può essere apposta ad una concessione edilizia, stante la natura di accertamento costitutivo a carattere non negoziale del provvedimento.
In buona sostanza, anche in altre sentenze il Consiglio di Stato ha ritenuto che «gli effetti condizionabili dall’autorità amministrativa competente ad emanare il provvedimento debbano essere quelli di cui l’amministrazione ha la disponibilità e sui quali può, dunque, giuridicamente incidere, perché è competente alla loro gestione», perché in caso contrario si verificherebbe «quell’“incertezza sugli effetti tipici del provvedimento” la cui sussistenza rende l’apposizione della condizione illegittima (con efficacia viziante dell’intero provvedimento)» (cfr. Cons. Stato n. 449/2022).
Se prendiamo in considerazione le tipologie di titoli autorizzativi previsti dal D.L.vo 222/2016, troviamo “comunicazione”, “SCIA”, "SCIA unica”, "SCIA condizionata” e “autorizzazione”.
Non è prevista un’autorizzazione condizionata e nel caso in cui sia necessaria l’acquisizione di ulteriori atti di assenso deve essere convocata una conferenza dei servizi per acquisire le ulteriori autorizzazioni.
Ovviamente l’argomento non si conclude con queste quattro righe di osservazioni. Ben vengano altri contributi.