Atto da approvare

In caso di rinunciare da parte dell’oe del servizio di progettazione, direzione lavori e cse (affidamento diretto del 2022 con D.Lgs. 50/2016) con progetto approvato e aggiudicati i lavori, come occorre procedere? Che atto va approvato?

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In caso di rinuncia da parte dell’Operatore Economico (OE) incaricato del servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), dopo l’approvazione del progetto e l’aggiudicazione dei lavori, è necessario seguire una procedura specifica per sostituire l’OE e garantire la continuità dei lavori.

Teoria Generale del Diritto / Premessa Generale

Nel diritto degli appalti, la sostituzione di un operatore economico durante l’esecuzione di un contratto pubblico deve essere gestita in modo da non violare i principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. La procedura da seguire dipende dalla natura del contratto e dalle specifiche disposizioni normative applicabili.

Norme Relative alla Teoria

Il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), prima dell’entrata in vigore del Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023), prevedeva meccanismi per la sostituzione di operatori economici in casi specifici, inclusi quelli di rinuncia. Tuttavia, per dettagli specifici e aggiornamenti, è essenziale riferirsi al Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023), che potrebbe aver introdotto modifiche rilevanti.

Esempio Concreto

In caso di rinuncia dell’OE, l’ente appaltante dovrebbe innanzitutto verificare le clausole del contratto stipulato con l’OE per identificare le procedure concordate per tali eventualità. Se il contratto prevede una procedura specifica per la sostituzione, questa dovrà essere seguita. In assenza di disposizioni contrattuali specifiche, l’ente potrebbe dover avviare una nuova procedura di selezione per sostituire l’OE, rispettando i principi e le procedure previste dal D.Lgs. 36/2023.

Atto da Approvare

L’atto da approvare in caso di rinuncia dell’OE e necessità di sostituzione potrebbe essere una delibera di giunta o di consiglio (a seconda dell’ente) che autorizza l’avvio della nuova procedura di selezione e la rescissione del contratto con l’OE rinunciatario, se previsto dalle clausole contrattuali.

Conclusione Sintetica

In caso di rinuncia dell’OE incaricato di servizi relativi a progettazione, direzione lavori e CSE, è necessario seguire le procedure previste dal contratto e dalla normativa vigente, eventualmente procedendo con una nuova selezione per la sostituzione dell’OE, assicurando sempre il rispetto dei principi di legalità e trasparenza.

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Bibliografia e Link Utili:

  • D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici): Testo del D.Lgs. 50/2016
  • D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice degli Appalti): Per il testo aggiornato, si consiglia di consultare il sito ufficiale Normattiva o il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.