Atto di assenso per somministrazione in manifestazione temporanea

Buongiorno l’efficacia di una SCIA SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA ALIMENTI E BEVANDE E/O PUBBLICO SPETTACOLO è subordinata ad formale atto di assenso, da parte dell’amministrazione comunale (delibera di giunta comunale)? Non sapevo della necessità di una ulteriore delibera di giunta comunale oltre alle prescritte segnalazioni e non riesco a trovare riferimenti normativi in merito a questa necessità.

Non mi risulta.
Semmai è subordinata all’ottenimento dell’occupazione di suolo pubblico, se su area pubblica (o in disponibilità del pubblico) ovviamente.
In Lombardia inoltre in caso di sagra o fiera è necessario essere iscritti nel calendario regionale (art. 18-bis l.r. 6/2010). Forse il riferimento che cerchi è all’atto di approvazione del calendario comunale che poi viene pubblicato a cura del Comune sul portale regionale.

Terrei separate le due cose: 1) somministrazione temporanea e 2) pubblico spettacolo.

L’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande può essere effettuata solo in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari. Ciò vuol dire che la sola somministrazione temporanea non può essere in sé e per sé “l’evento” che si giustifica da solo.

Forse il riferimento ad una preventiva delibera di giunta (che non è chiaro dove tu possa avere recepito) potrebbe essere collegata alla necessità di “approvare” preventivamente lo svolgimento di un evento locale straordinario, che consentirebbe e giustificherebbe quindi l’attività di somministrazione temporanea.

Per quanto riguarda il pubblico spettacolo la normativa come sai è diversamente articolata, a seconda del luogo e del tempo di svolgimento e della capienza del pubblico. Anche qui: se l’organizzazione dell’evento/spettacolo è in toto o in parte del Comune, sarebbe certamente opportuna una preventiva delibera di giunta che la approvi.

Ciao Marco grazie del tuo contributo, in effetti io ero alla ricerca del disposto normativo di quanto da te dichiarato. Nel caso specifico, volendo separare le cose la sagra ha come unica attività la sola somministrazione di alimenti e bevande, per la quale amministrativamente viene effettuata

  1. Inizio Attività per esercizi di somministrazione temporanea di
    alimenti e bevande
  2. SCIA sanitaria per attività a sede fissa ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CE
    n. 852/2004
    Le quali a loro volta costituiscono atto legittimante ai fini dell’art. 86 del t.u.l.p.s.

A questo punto mi chiedo:

*Quale potrebbe essere il disposto normativo che impone il riconoscimento preventivo di un evento locale straordinario (escludendo la somministrazione e il pubblico spettacolo) visto che la sola somministrazione temporanea non può essere in sé e per sé “l’evento” che si giustifica da solo?

Ciao Alberto grazie per il tuo contributo in Abruzzo non esiste un calendario regionale per le manifestazioni.

E’ l’art. 41 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, a stabilire che «L’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59».

La medesima norma è stata poi integralmente recepita da varie leggi regionali in materia di commercio (ma non conosco la disciplina vigente in Abruzzo).

A rigor di logica, quello che la norma contiene NON E’ un elenco solo esemplificativo della varie occasioni in cui può avviarsi la somministrazione temporanea, bensì un elenco tassativo. Se non fosse così, cioè se l’attività di somministrazione temporanea fosse possibile sempre e comunque, non ci sarebbe ragione di fare un elenco delle suddette situazioni.

Chiedi quale potrebbe essere il disposto normativo che impone il riconoscimento preventivo di un evento locale straordinario. Mah…, generalmente viene previsto in un regolamento comunale per la disciplina di sagre e altre manifestazioni su aree pubbliche, il quale – tra le altre cose – dispone che gli “eventi locali straordinari” devono essere approvati dalla Giunta comunale, se promossi da soggetti privati, e condivisi con la stessa, se programmati/organizzati dal Comune.

Diciamo che tale “approvazione” tramite delibera costituisce una forma in cui si manifestano i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di competenza della Giunta comunale ai sensi dell’art. 48 del TUEL.

Marco grazie di nuovo, concordo con te sulla previsione nel regolamento comunale, in quanto non credo che vi siano norme nazionali o regionali impositive in tale senso.
Buona serata