buongiorno,
avrei da porre il seguente quesito:
è possibile trasmettere direttamente un provvedimento di diniego per mancanza oggettiva disponibilità area, senza aver preventivamente trasmesso la comunicazione sospensiva ai sensi dell’art. 10 bis della 241 ?
Situazione: richiesta di occupazione suolo pubblico per alcune date nelle aree comunali previste per la propaganda elettorale, da parte delle formazioni politiche.
Se non è possibile soddisfare la richiesta perché gli spazi previsti per alcune date non sono disponibili è sufficiente trasmettere atto di diniego per la date non disponibili e trasmettere autorizzazione per le date disponibili o è necessario inviare prima comunicazione dei motivi ostativi e dare all’istante la possibilità nei 10 giorni per valutare altre date e trasmettere autorizzazione per le date disponibili ?
grazie in anticipo.
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La questione sollevata riguarda l’applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, che introduce l’obbligo per l’amministrazione di comunicare al richiedente la presenza di eventuali motivi di ritardo o di impossibilità nell’accoglimento della domanda, offrendo la possibilità di un contraddittorio preventivo. Questo articolo si inserisce nel quadro più ampio dei principi di trasparenza, partecipazione e buona amministrazione che governano l’azione amministrativa.
Norme relative alla teoria:
- Legge n. 241/1990, art. 10-bis: prevede l’obbligo per l’amministrazione di comunicare al richiedente la presenza di motivi che impediscono l’accoglimento immediato della domanda, offrendo la possibilità di un contraddittorio.
Esempio concreto:
Nel caso di una richiesta di occupazione suolo pubblico per fini di propaganda elettorale, se determinate date non sono disponibili a causa della mancanza oggettiva di spazio, l’amministrazione dovrebbe, in linea con l’art. 10-bis, informare preventivamente il richiedente di tale circostanza. Questo permetterebbe al richiedente di proporre eventuali alternative o modifiche alla propria richiesta, come la scelta di date differenti.
Conclusione sintetica:
Pertanto, prima di procedere direttamente al diniego per le date non disponibili, sarebbe più corretto e in linea con i principi di buona amministrazione trasmettere una comunicazione sospensiva ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/1990, informando il richiedente della mancanza di disponibilità per alcune date e offrendo la possibilità di valutare alternative. Successivamente, si potrà procedere con l’autorizzazione per le date disponibili e il diniego per quelle non disponibili, a seguito della risposta o dell’eventuale mancata risposta del richiedente.
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Bibliografia: