Buongiorno, nel caso di rimozione di efficacia della scia di avvio attività o di revoca di un titolo autorizzatorio per il venir meno di un requisito essenziale, l’atto spetta al direttore dell’ufficio o al dirigente del servizio a cui fa capo? Alcuni ritengono che debba avere la forma dell’ordinanza e spetti al dirigente come funzione non delegabile, altri che sia un mero provvedimento del direttore.
grazie.
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La questione della rimozione di efficacia della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o della revoca di un titolo autorizzatorio per il venir meno di un requisito essenziale si colloca all’interno del più ampio contesto del diritto amministrativo, che regola i rapporti tra l’amministrazione e i privati.
Teoria generale del diritto:
Nel diritto amministrativo italiano, la revoca di un atto amministrativo, come un titolo autorizzatorio, o la rimozione dell’efficacia di una SCIA, si verifica quando emerge che non sono più soddisfatti i requisiti per la sua concessione. Questo può accadere per vari motivi, inclusa la scoperta che le condizioni inizialmente dichiarate non corrispondono alla realtà o che sono intervenute modifiche normative.
Norme relative alla teoria:
La disciplina di riferimento per questi procedimenti è contenuta nel Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), nel Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) per quanto riguarda la SCIA, e nel Codice del Processo Amministrativo (L. 104/2010) per i principi generali sui provvedimenti amministrativi.
Esempi concreti:
- Nel caso di revoca di un’autorizzazione per attività commerciali a seguito del venir meno di requisiti morali, l’atto di revoca è generalmente adottato dal dirigente del servizio competente, in quanto si tratta di una funzione non delegabile che implica valutazioni discrezionali.
- Per la rimozione dell’efficacia di una SCIA, se la questione riguarda aspetti puramente tecnici o il mancato rispetto di requisiti oggettivi, potrebbe essere sufficiente un provvedimento del direttore dell’ufficio, a seconda dell’organizzazione interna dell’ente e delle deleghe di funzioni.
Conclusione sintetica:
La decisione su chi debba adottare l’atto di rimozione dell’efficacia di una SCIA o di revoca di un titolo autorizzatorio dipende dalla natura del requisito venuto meno e dalla struttura organizzativa dell’ente. Se l’atto richiede valutazioni discrezionali complesse, è più probabile che spetti al dirigente come funzione non delegabile. Se invece si basa su criteri oggettivi e verifiche tecniche, potrebbe essere gestito dal direttore dell’ufficio, sempre nel rispetto delle norme e delle procedure interne all’ente.
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Bibliografia:
- Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000): Link al testo
- Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005): Link al testo
- Codice del Processo Amministrativo (L. 104/2010): Link al testo