Salve, lavoro presso un Centro Impiego e ho un dubbio sull’attribuzione di una qualifica. Il nostro regolamento per l’attribuzione delle qualifiche prevede che il CPI può riconoscere una sola qualifica ad un artigiano purchè la stessa sia chiaramente riconducibile all’attività PREVALENTE dell’impresa artigiana. Nel caso di specie l’attività prevalente è: Altri lavori di completamento degli edifici (ateco 43.39.09), secondo voi si può riconoscere la qualifica di Manovale Stradale (Istat 842205 )?
L’attribuzione del codice di qualifica nei centri dell’impiego svolge la mera funzione di dato statistico nella banca informativa esistente, utilizzata in modo passivo per l’incrocio tra domanda ed offerta di lavoro, a cui lo stesso richiedente il supporto all’inserimento nel mondo del lavoro può aggiungere una ricerca attiva della domanda utile.
E’ evidente che un artigiano, peraltro costituibile in impresa autonoma in CCIAA, assurge a qualifica superiore e può ricomprendere i lavori di manovalanza in tutti i settori noti da parte dell’utente stesso. L’inverso può non essere vero, soprattutto nella presente casistica, considerando l’estrema specializzazione dell’attribuzione di “manovalanza stradale”, mansione generalmente meniale, rispetto alla più ampia e qualificata classificazione del settore artigianale esaminato.
Pertanto, laddove l’interesse concreto sia quello di favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro per l’utente esaminato, prescindendo da pure disquisizioni statistiche prive di interesse ed avendo cura di non sottostimare la professionalità dell’utente stesso, inquadrando il nominato in qualifiche di livello inferiore, tanto vale attribuire la categoria utile più feconda di opportunità, ovvero consigliare l’autocandidatura dell’utente in qualsiasi proposta disponibile dei settori di interesse.
Buongiorno e grazie per la risposta. Nel caso specifico l’attribuzione non è un dato statistico utile all’incrocio domanda offerta, ma è di fondamentale importanza in quanto il lavoratore in questione vorrebbe partecipare ad un Avviamento a selezione ex art. 16 L. 56/87 per l’assunzione di n. 1 unità di personale con profilo di esecutore tecnico e ausiliario nella mansioni di manovale stradale. Cod. Istat: 8.4.2.2.0.5. Può secondo lei il “manovale stradale” essere chiaramente riconducibile all’attività PREVALENTE dell’impresa artigiana "Altri lavori di completamento degli edifici (ateco 43.39.09)? Come sopra scritto il regolamento regionale per l’attribuzione di qualifiche da parte del CPI stabilisce che il cpi può riconoscere una sola qualifica ad un artigiano purchè la stessa sia chiaramente riconducibile all’attività PREVALENTE dell’impresa artigiana (e non all’oggetto sociale). Grazie
Come già evidenziato, si tratta di due questione completamente separate.
Il soggetto può partecipare alla procedura di avviamento fintanto che lo desideri e detenga la necessaria professionalità in materia, non tanto una codifica da manovale stradale.
L’arbitraria attribuzione di natura prettamente statistica e burocratica di una codifica non può ostacolare o negare all’utente di partecipare alle procedure disponibili, laddove ne abbia i requisiti, i quali chiaramente non sono esemplificabili in un mero codice attribuito d’ufficio qualora pertengano a concrete capacità operative e professionali dimostrabili dall’individuo.
Laddove vogliate che il soggetto partecipi alla procedura, dovrà essere attribuita la codifica utile, preso atto che l’attività artigianale può ricomprendere anche la più generica mansione di manovale stradale, laddove l’individuo ne dichiari avere le capacità operative, ed altresì considerando che una limitazione del sistema amministrativo interno non può negare l’accesso alle opportunità lavorative ad un soggetto dotato degli opportuni requisiti.
In ogni caso, conoscendo lo stato della rete CPI, non riuscendo a garantire un contributo alla collettività nell’inserimento lavorativo, non è che stupisca l’illogicità delle eventuali complicazioni quando invece l’obiettivo primario sarebbe offrire opportunità a chiunque ne faccia richiesta e ne abbia i requisiti operativi.
Grazie ancora, ma nel caso di Avviamento a selezione ex art. 16 L. 56/87 è assolutamente necessario il possesso dell’esatta qualifica professionale richiesta dal bando, altrimenti non si può rispondere all’avviso. Il primo in graduatoria avrà un contratto a tempo indeterminato con l’ente pubblico che ne ha fatto richiesta, in tal caso il riconoscimento della qualifica professionale non è una questione “statistica e burocratica” ma costituisce un requisito indispensabile per accedere alla procedura di avviamento e sicuramente non può essere attribuita in base alle “concrete capacità operative e professionali dimostrabili dall’individuo”. Il regolamento regionale per l’attribuzione delle qualifiche prevede che il CPI può riconoscere una sola qualifica ad un artigiano purchè la stessa sia chiaramente riconducibile all’attività PREVALENTE dell’impresa artigiana ( e non all’oggetto sociale), pertanto chiedevo se secondo voi la mansione manovale stradale. Cod. Istat: 8.4.2.2.0.5 poteva essere chiaramente riconducibile all’attività PREVALENTE dell’impresa artigiana indicata nella visura con il codice ateco 43.39.09 “Altri lavori di completamento degli edifici”. Chiedo scusa se non mi ero spiegata bene. In ogni caso mi preme sottolineare che l’obiettivo primario dei CPI è quello di favorire l’incontro domanda offerta in maniera imparziale ed oggettiva. Nel caso di specie ritengo che il manovale stradale non sia “chiaramente riconducibile” nelle mansioni rientranti nel codice Ateco 43.39.09, ma appunto per non precludere tale possibilità all’utente volevo un confronto per non basarmi solo sulla mia interpretazione.
Grazie