AUA e nulla osta impatto acustico

Buongiorno, ho un dubbio per quanto riguarda il rilascio del nulla osta acustico da parte del Comune in merito ai procedimenti di AUA. Arpa, tutte le volte che deve istruire la pratica, chiede sempre il nulla osta acustico al Comune……Ma qualora un tecnico incaricato in acustica dalla ditta autocertifica, ai sensi del DPR 227/2011, il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa nazionale e comunale per le emissioni rumorose, noi siamo tenuti ugualmente a richiedere una valutazione di impatto acustico e rilasciare il relativo nulla osta? Per me dovrebbe essere sufficiente prendere atto di quanto dichiarato dal tecnico, ed eventualmente impartire delle prescrizioni.
Grazie fin da ora per la risposta.

Sì, hai ragione. Se si tratta di una PMI (vedi campo applicativo del DPR 227/2011 – art. 1) allora si possono applicare le relative semplificazioni. Infatti, il DPR n. 59/2013 prevede “comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447”. Le ipotesi sono alternative comunicazione oppure nulla osta.

In riferimento al nulla osta, è da chiarire che non esiste la possibilità dell’esercizio di un’attività sopra ai limiti (fatta salva l’autorizzazione in deroga ma solo per circostanze temporanee oggettivamente circoscritte). Il nulla osta serve per verificare che le misure siano idonee allo scopo di rimanere sotto ai limiti.

Combinando DPR 227/2011 e DPR 59/2013, si configurano tre seguenti casistiche:

  1. NESSUN ADEMPIMENTO, ART. 4 COMMA 1 DPR 227/2011 per attività che rientrano nella tipologia a bassa rumorosità di cui all’allegato al DPR 227/2011. Queste non devono presentare VIAc (anche se, ovviamente, devono comunque rispettare i limiti di rumore fissati dalla legge);

  2. PREDISPOSIZIONE VIAC, ART. 4 COMMA 2 DPR 227/2011 per attività che non sono esentate dal DPR 227/11 e che non superano i limiti. Il DPR 227/11 prevede la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dell’impresa (art. 4 comma 2 – alla fine è una dichiarazione di un tecnico)

  3. PRESENTAZIONE VIAC, ART. 4 COMMA 3 DPR 227/2011 per attività che supererebbero i limiti laddove non messe in atto opportune mitigazioni. Il DPR prevede la presentazione della VIAC per l’ottenimento del necessario nulla-osta da parte del Comune

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Arpa in sostanza chiede che il Comune controlli le risultanze del tecnico in acustica incaricato. L’Ufficio Ambiente solitamente verifica il piano acustico. Se può essere utile, allego un fac simile di risposta ad Arpa (sulla base della mia esperienza):

fac simile nulla osta acustico.pdf (340,0 KB)

E se il comune non ha un piano di classificazone acustica?

Premesso che trovo strano il fatto che un Comune non sia ancora dotato del piano acustico o, quantomeno, di norme specifiche sul rumore nel Pat/Pati (ex PRG), la sostanza a parere mio, non cambia: l’ufficio Ambiente (e/o Suap) sulla base di una relazione da parte di un tecnico in acustica fara’ una presa d’atto.

Fosse solo questa la stranezza di certi comuni. Te ne dico altre. Da noi non si fanno multe se il p.e. non presenta la relazione di impatto acustico(come se la violzione non esistesse), nè si adottano ordinanze ai sensi dell’art. 9 legge 447/1995, i cc d’estate sono sempre impegnati in altro e non hanno risorse per intervenire, la polizia Municipale è stata smantellata, i sindaci non intervengo e l’arpa non effettua le misurazioni se la richiesta non giunge dal comune. Strano vero, ma è la triste realtà per un cittadino che vive in questi comuni. Dimenticavo nel mentre le attività diffondono musica all’esterno del locale abusivamente, l’Ufficio preposto dell’Ente, non risponde ad una richiesta di accesso civico generalizzato tesa a conoscere se quel determinato bar fosse autorizzato. La domanda è perchè non risponde?