Aua - modifica sostanziale - lazio

Un’impresa, ubicata nella regione lazio, è in possesso di un’autorizzazione unica ambientale (emissione in atmosfera, impatto acustico e scarichi di acque industriali). Trascorso qualche mese la stessa impresa ha presentato al Suap un’istanza AUA per Autorizzazione allo scarico di acque reflue (di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza art. 124 D.Lgs. 152/2006) di competenza comunale - modifica sostanziale. Nulla è cambiato per gli altri aspetti. Il Suap dopo aver acquisito la nuova autorizzazione per gli scarichi di acque industriali rilasciata dall’ufficio comunale competente ha emesso un nuovo titolo autorizzativo (AUA) comprendente la precedente autorizzazione unica ambitale e relativi allegati oltre alla nuova autorizzazione per gli scarichi di acque industriali rilasciata dall’ufficio comunale. La Città metropolitana sostiene invece che l’autorizzazione per gli scarichi di acque industriali rilasciata dall’ufficio comunale doveva essere trasmessa all’Ente provinciale in quanto quest’ultima doveva emettere una nuova determina dirigenziale e soltanto dopo l’emissione del provvedimento provinciale il Suap poteva procedere al rilascio dell’AUA. Domande: ha ragione la Città metropolitana? In caso affermativo come si deve comportare il Suap per ciò che concerne l’autorizzazione emessa (annullamento in autotutela)?

Fatta salva specifica normativa regionale che non conosco, l’AUA è di competenza della Provincia/Città Metropolitana.

A mio avviso visto l’art. 21-octies c. 1 (E’ annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza) puoi applicare il 21-nonies.

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