Auto privata volontari P.C

E’ consentito a un assessore con delega alla Protezione Civile, esporre paletta PC sul cruscotto della propria auto privata e parcheggiare sul marciapiede - senza alcuna esigenza effettiva- nel proprio Comune?

No, non è assolutamente consentito. Un assessore comunale non può né esporre una paletta segnaletica sulla propria auto privata per fini personali, né parcheggiare sul marciapiede in assenza di un’effettiva emergenza o stato di necessità.

La condotta descritta presenta profili di illecito sia sotto il profilo del Codice della Strada, sia sotto il profilo penale ed etico/disciplinare.

1. Esposizione della paletta di Protezione Civile sull’auto privata

  • Profili penali (Usurpazione di funzioni / Distintivi e Segni distintivi): L’utilizzo o l’esposizione sui veicoli privati di segnali distintivi, palette, lampeggianti o loghi riconducibili ad organi di polizia o di soccorso (compresa la Protezione Civile) senza un’autorizzazione formale ed esclusivamente al di fuori dell’esercizio effettivo delle funzioni ordina il rischio di configurare reati quali l’usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.) o il possesso e uso illecito di segni distintivi o documenti di identificazione (art. 497-ter c.p.).

  • Nessun “pass di immunità”: La carica politico-amministrativa (incluso il ruolo di Assessore con delega alla Protezione Civile) non attribuisce alcuna qualifica di agente/ufficiale di Polizia Giudiziaria o Stradale sulla propria auto private, né concede deroghe al Codice della Strada per uso personale.

  • Uso del distintivo segnaletico: Le “palette” o i segnali di riconoscimento in dotazione alla Protezione Civile possono essere impiegati esclusivamente durante il servizio effettivo, per l’espletamento di compiti di ausilio alla viabilità o emergenza, e secondo i protocolli operativi stabiliti. Esporla sul cruscotto a veicolo fermo non ha alcun valore normativo né conferisce permessi di sosta gratuiti o in deroga.

2. Sosta sul marciapiede senza effettiva emergenza

  • Violazione del Codice della Strada (Art. 158 C.d.S.): L’art. 158, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 285/1992 vieta espressamente la fermata e la sosta dei veicoli sui marciapiedi, salvo diversa e specifica segnalazione verticale/orizzontale. La sosta sul marciapiede comporta la sanzione pecuniaria e la decurtazione dei punti dalla patente.

  • Nessuna causa di giustificazione (Art. 4 Legge 689/1981): Le deroghe alle norme del Codice della Strada per i veicoli di soccorso o di protezione civile (previste dall’art. 177 C.d.S.) si applicano esclusivamente ai veicoli adibiti a tale servizio, durante l’espletamento di servizi urgenti d’istituto, con l’uso congiunto dei dispositivi acustici e luminosi di allarme, e in presenza di un reale stato di necessità. L’assenza di un’effettiva esigenza di servizio o di un’emergenza rende la sosta del tutto abusiva.

3. Profili di responsabilità amministrativa ed etica

  • Abuso di posizione / Danno d’immagine: Utilizzare la carica pubblica o i simboli della Protezione Civile per ottenere un vantaggio personale (es. evitare una sanzione per divieto di sosta o garantirsi un parcheggio comodo) è in palese contrasto con i doveri di imparzialità e correttezza richiesti agli amministratori locali (art. 78 D.Lgs. 267/2000 - TUEL) e viola il Codice di Comportamento dei dipendenti e amministratori pubblici.

L’agente di Polizia Locale o qualsiasi altra forza di polizia accertatrice ha l’obbligo di elevare il relativo verbale di accertamento della violazione al Codice della Strada e di segnalare la presenza abusiva dei distintivi segnaletici.