Autocertificazioni UE e Extra-UE.. È possibile?

Buongiorno a tutti,
Vorrei gentilmente chiedere un’informazione relativamente alle dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Accertato che lo stato/qualità personale o fatto rientri all’interno dell’elenco indicato nell’art 46 del Dpr 445/2000, é anche necessario che tali stati/qualità/fatti siano reperibili in Italia?

Se, ad esempio, tale dato fosse disponibile (per un eventuale controllo) solamente in uno stato UE (ma non in Italia), è comunque autocertificabile?

E se tale dato fosse disponibile unicamente in un paese Extra-UE (è autocertificabile)?

Ringrazio anticipatamente,
Saluti a tutti
Erika

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La teoria generale del diritto prevede che le dichiarazioni sostitutive di certificazione, come regolate dal DPR 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa), consentano ai cittadini di attestare stati, qualità personali e fatti che sono direttamente conoscibili o comprovabili da parte dell’amministrazione a cui la dichiarazione è indirizzata.

L’articolo 46 del DPR 445/2000 elenca una serie di stati, qualità personali e fatti che possono essere autocertificati. La norma non specifica che tali informazioni debbano essere esclusivamente reperibili in Italia. Pertanto, in linea di principio, se uno stato o una qualità personale è previsto nell’elenco dell’articolo 46, questo può essere autocertificato indipendentemente dal fatto che l’informazione sia reperibile in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione Europea.

Per quanto riguarda i dati disponibili in paesi extra-UE, la situazione può essere più complessa. Sebbene la normativa non escluda esplicitamente la possibilità di autocertificare fatti o qualità personali registrati in paesi extra-UE, potrebbero sorgere questioni relative alla verifica di tali informazioni da parte dell’amministrazione italiana. In questi casi, potrebbe essere richiesto un certificato consolare o un documento equivalente legalizzato e tradotto, a meno che non vi siano accordi internazionali che ne facilitino il riconoscimento.

Esempio concreto:
Un cittadino italiano che ha conseguito un titolo di studio in Francia (Stato membro UE) può autocertificare il possesso di tale titolo in Italia. L’amministrazione italiana, in base ai principi di cooperazione amministrativa nell’UE, può verificare l’autenticità del titolo presso le autorità francesi.

In conclusione, gli stati, le qualità personali o i fatti previsti dall’articolo 46 del DPR 445/2000 possono essere autocertificati anche se reperibili in uno Stato membro dell’UE. Per i dati disponibili solo in paesi extra-UE, l’autocertificazione è teoricamente possibile, ma potrebbero essere necessari ulteriori documenti per la verifica.

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Bibliografia: