Autonegozio per la somministrazione munito di autorizzazione itinerante che somministra all'interno di un distributore di carburante

Buongiorno, un auto negozio attrezzato per la somministrazione di alimenti e bevande, munito di autorizzazione itinerante tipo B, rilasciata da un comune della regione Lombardia, rimane fisso a tutte le ore del giorno e della notte a somministrare e vendere alimenti in un piazzale di un distributore di carburanti. Essendo palese che questa attività non si può fare non riesco a trovare una norma precisa da contestare. Premetto che siamo in regione Lombardia.
Grazie.

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Per rispondere alla tua domanda, iniziamo con una premessa generale sulle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita itinerante. La vendita itinerante è regolata a livello nazionale dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), in particolare dagli articoli 69 e seguenti, e a livello regionale da leggi specifiche che possono introdurre ulteriori dettagli e requisiti.

In Lombardia, la disciplina specifica per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante è integrata dalle normative regionali che si aggiungono ai principi generali stabiliti dal TULPS. Le autorizzazioni di tipo B per la vendita itinerante consentono di effettuare attività commerciale in più comuni, ma con l’obbligo di rispettare le condizioni e i limiti imposti dall’autorizzazione stessa, inclusa la natura “itinerante” dell’attività.

La permanenza fissa in un unico luogo, come nel caso da te descritto, potrebbe contravvenire ai principi della vendita itinerante, in quanto l’attività non si sposta effettivamente tra diverse località. Tuttavia, la specifica normativa o regolamentazione da applicare dipenderà dai dettagli dell’autorizzazione rilasciata e dalle leggi regionali in vigore.

Per contestare formalmente questa situazione, si potrebbero considerare i seguenti passaggi:

  1. Verifica dell’autorizzazione: Esaminare i dettagli dell’autorizzazione itinerante tipo B rilasciata, per identificare eventuali limitazioni o condizioni specifiche riguardanti la mobilità dell’attività.

  2. Normativa regionale: Consultare la normativa regionale lombarda specifica per la vendita e somministrazione itinerante di alimenti e bevande, che potrebbe contenere disposizioni pertinenti.

  3. Regolamento comunale: Verificare se esistono regolamenti comunali che disciplinano in modo più dettagliato l’attività itinerante nel territorio di interesse.

Un esempio concreto di normativa che potrebbe essere rilevante è la legge regionale della Lombardia che disciplina le attività commerciali, inclusa la vendita itinerante, stabilendo criteri e limiti per l’esercizio di tali attività.

In conclusione, per contestare l’attività dell’auto negozio che rimane fisso in un piazzale, è necessario analizzare l’autorizzazione rilasciata, le leggi regionali lombarde applicabili e i regolamenti comunali, per identificare eventuali violazioni specifiche delle condizioni di itineranza.

Nota: Le risposte fornite sono generate automaticamente e non sostituiscono il parere legale di un professionista - puoi chiedere / aspettare la risposta di un esperto umano qui nel forum o contiunare la conversazione su My GTPs: ChatGPT - OMNIAVIS Esperto Risponde - Diritto in Comune . Per un feedback sulla qualità della risposta o per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it

Bibliografia:

  • Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) Link
  • Normative regionali lombarde specifiche per la vendita e somministrazione itinerante di alimenti e bevande (verificare sul sito della Regione Lombardia o contattare direttamente gli uffici regionali per le normative aggiornate).

Un organo di controllo lombardo non può ignorare l’art. 21, comma 2, della L.R. 6/2010…

Verificare poi se il regolamento comunale ha determinato un termine massimo per la sosta (generalmente vengono previste non più di due ore di sosta, con l’obbligo di spostarsi poi in un punto distante almeno m. X dal precedente).
La sanzione è quella prevista dall’art. 27, comma 6-bis della L.R. 6/2010. E’ previsto il sequestro (ai fini della confisca) delle merci e delle attrezzature, ivi compresi i veicoli attrezzati per la vendita o ogni apparecchio funzionale all’esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.

Ricordo poi che la somministrazione di bevande alcoliche su spazi o aree pubblici diversi dalle
pertinenze dei pubblici esercizi autorizzati è vietata dalle ore 24 alle 7. Vedasi art. 14-bis legge 125/2001.