In caso di accertato esercizio dell’autoriparatore in assenza dell’apposita SCIA quali sanzioni sono applicabili? Di chi è la competenza?
L’art. 10 della L. 122/92 prevede al secondo comma sanzioni per le imprese non iscritte ai registri di cui all’art. 2 (istituiti presso la camera di commercio), essendo stata abrogata la parte dell’art. 2 che istituiva tale registro, le sanzioni di cui all’art. 10 posso essere erogate per l’esercizio dell’attività in assenza di SCIA? In tal caso la competenza sarebbe della PL?
Il richiamo all’art. 2 contenuto nel secondo comma dell’art. 10 della legge 122/92 deve intendersi ora riferito al Registro delle Imprese, per cui la violazione letteralmente sarebbe: esercizio di attività di autoripazione (meccatronica / carrozzeria / gommista) da parte di impresa non iscritta nel Registro delle Imprese.
La violazione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5164 a € 15493 e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l’attività illecita, cosa che presuppone il loro sequestro cautelare al momento dell’accertamento (vedi art. 13 L. 689/81).
La norma dispone che la vigilanza sia affidata a Province e Comuni, quindi la polizia locale è sicuramente l’organo di controllo principale anche per la contestazione delle sanzioni. Come per tutte le violazioni amministrative, poi, l’accertamento può essere eseguito anche da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di altri uffici.
Il pagamento delle sanzioni deve andare all’Agenzia Entrate Riscossioni. L’autorità competente per ricorsi, ordinanze ingiunzioni e confisca è la CCIAA.