Autoriparatore macchine agricole

Buongiorno. In quali circostanze si applica la disciplina della L. 122/1992 (disciplina dell’attività di autoriparatore) alle attività di riparazione di macchine agricole?
L’art. 1 co.1 dispone l’applicazione delle legge (fra gli altri) alla manutenzione e riparazione di macchine agricole adibite al trasporto su strada di persone o cose.
Come definire le macchine agricole adibite al trasporto di persone o cose la cui riparazione quindi rientra nell’attività di autoriparatore?
grazie

Il distinguo in generale mi risulta l’essere “adibiti al trasporto su strada”.

Di fatto si tratta dei mezzi targati.

Vedi anche l’art. 14, comma 12 del d.lgs. n. 99/2004:
12. L’attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata sui mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l’attività agromeccanica, di cui all’articolo 5 provviste di officina non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.

Sul tema, sebbene in modo indiretto, è interessante anche il parere del Ministero delle Attività Produttive espresso nella circolare prot. 10711 del 24/11/2005.

E’ vero che l’oggetto della richiesta – e del conseguente parere - è costituito dalle attività di riparazione delle macchine per il movimento di terra di cui all’art. 58 del C.d.S. (macchine operatrici munite di targa), ma l’interpretazione relativa all’inciso “adibiti al trasporto su strada di persone e cose”, di cui all’art. 1 della legge 122/1992, potrebbe essere agevolmente ricopiata in un’analoga richiesta relativa ad alcune tipologie di macchine agricole.
In parole povere, sulla base di questo parere in alcuni casi non sarebbe riconoscibile il trasporto di persone o cose e quindi l’attività di riparazione non sarebbe soggetta alla legge 122/1992.

Purtroppo, però, non mi pare che esistano simili pareri con espresso riferimento alle macchine agricole di cui all’art. 57 C.d.S.