Autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante

OGGETTO: Autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante.

Una società srl con sede legale a Milano, della quale l’amministratore unico è residente a Castelletto sopra Ticino (NO), chiede il rilascio della licenza di iterante al Comune di Sesto Calende (VA), dove ha il ricovero del mezzo. Si resta in attesa di riscontro in merito a quale Comune deve rilasciare l’autorizzazione?

Autorizzazione per Vendita su Aree Pubbliche in Forma Itinerante (Tipo B)

CONTENUTO

L’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è regolata dal D.Lgs. 114/1998, art. 28, che prevede l’autorizzazione di tipo B. Questa autorizzazione consente di operare su tutto il territorio nazionale senza la necessità di un posteggio fisso, a differenza dell’autorizzazione di tipo A, che richiede un posteggio assegnato tramite bando comunale.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010, l’autorizzazione di tipo B è stata sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), che semplifica il processo di avvio dell’attività commerciale. La SCIA verifica solo i requisiti morali e professionali del richiedente, mentre per le attività alimentari è necessaria una SCIA sanitaria da presentare successivamente all’avvio dell’attività.

È importante sottolineare che l’esercizio dell’attività senza la necessaria autorizzazione comporta sanzioni significative. Le sanzioni pecuniarie possono variare da €2.582 a €15.493, con una sanzione minima di €5.164 per le violazioni più gravi. Inoltre, è prevista la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate per l’attività illecita (D.Lgs. 114/1998, artt. 28 co. 2-4, 29 co. 1-3).

I costi per ottenere la SCIA variano da €50 a €150, mentre la licenza può costare tra €150 e €300. È fondamentale anche prestare attenzione al possesso multiplo di autorizzazioni irregolari per lo stesso settore, che può comportare ulteriori sanzioni.

CONCLUSIONI

L’autorizzazione per la vendita su aree pubbliche in forma itinerante è un aspetto cruciale per chi desidera avviare un’attività commerciale in questo settore. La transizione verso la SCIA ha semplificato il processo, ma è fondamentale rispettare le normative vigenti per evitare sanzioni e problematiche legali.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, è essenziale comprendere le normative relative al commercio su aree pubbliche, poiché queste possono influenzare le procedure di controllo e vigilanza. La conoscenza delle sanzioni e delle modalità di autorizzazione è fondamentale per garantire un corretto esercizio delle funzioni pubbliche e per rispondere adeguatamente alle richieste dei cittadini.

PAROLE CHIAVE

Commercio su aree pubbliche, autorizzazione Tipo B, SCIA, sanzioni, normativa, D.Lgs. 114/1998, D.Lgs. 59/2010.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. D.Lgs. 114/1998, art. 28
  2. D.Lgs. 59/2010, art. 71
  3. D.Lgs. 114/1998, artt. 28 co. 2-4, 29 co. 1-3
  4. Normativa regionale e comunale di riferimento
  5. Costi di SCIA e licenza per attività di commercio su aree pubbliche.

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L’autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività: lo dice l’art. 24 della L.R. Lombardia 6/2010.
Se intende avviare l’attività a Sesto Calende (VA), chiederà l’autorizzazione a quel comune.