Autorizzazione attivita' di spettacolo viaggiante-partita iva cancellata

Buongiorno, è pervenuta una richiesta di autorizzazione di attività allo spettacolo viaggiante il cui richiedente ha la partita Iva ma da una visura della Camera di Commercio risulta cancellata d’ufficio con la seguente motivazione" iscritto erroneamente in quanto esercente attività artisitica-teatrino burattini-senza dipendenti e attrezzature minime- non qualificabile come imprenditore" Possiamo rilasciarli una autorizzazione ai sensi del Tulps?

La cosa mi sembra strana :thinking:

Non sono esperto in materia fiscale, ma non credo che la CCIAA possa chiudere d’ufficio la partita IVA di un soggetto (cosa che semmai dovrebbe essere di competenza dell’Agenzia delle Entrate).

Non si capisce poi se viene richiesta una nuova licenza permanente per spettacolo viaggiante ex art. 69 TULPS o se invece il soggetto, già titolare di licenza permanente, richiede un’autorizzazione temporanea (sempre ex art. 69) per l’installazione temporanea nel vostro Comune.

E’ ovvio che se parliamo di un’attività del c.d. “artista di strada” o “spettacolo di strada”, la stessa – pur essendo stata inserita nell’elenco degli spettacoli viaggianti - può essere svolta anche in forma non imprenditoriale; ma nel contempo per la suddetta attività non è previsto il rilascio di alcuna licenza ex art. 69.

Se invece parliamo di un vero e proprio spettacolo viaggiante soggetto a licenza generale permanente, direi che al momento del primo rilascio non sarebbe previsto l’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, mentre solitamente tale obbligo sussiste al momento in cui il titolare dell’attrazione chiede poi la licenza temporanea per l’installazione nel singolo comune.

la partita iva è esistente ma non il soggetto non risulta iscritto al registro imprese con la motivazione che ho riportato. Il soggetto ha un codice identificativo ed una licenza art 69 tulps per un teatrino dei burattini…quindi non penso possa rientrare nella categoria artista di strada…che ne dite?

Sicuramente non rientra nella categoria degli artisti di strada, in quanto il teatrino dei burattini è presente con una voce autonoma in una diversa sezione dell’elenco degli spettacoli viaggianti (spettacoli di strada: sezione VI - teatrini di burattini: sezione III). Tant’è vero che è titolare di licenza permanente ex art. 69 TULPS.
Per quanto riguarda l’iscrizione al Registro delle Imprese, a mio giudizio per esercitare la sua attività professionale dovrebbe essere iscritto con il codice Ateco 93.21.02. Nel dubbio, visto che risulterebbe una loro cancellazione dell’impresa già iscritta, puoi chiedere direttamente alla CCIAA.

P.S.:

Il riferimento a quanto sopra è nel protocollo d’intesa sottoscritto il 24/10/2001 tra ANCI e ANESV, in particolare vedasi art. 3.2:
"3.2 Le Amministrazioni comunali che concedono aree pubbliche o private per l’ esercizio
dell’ attività richiedono all’ esercente:
- l’esibizione della licenza rilasciata dal Comune di residenza;
- un’istanza in carta legale con indicazione del numero di iscrizione al registro delle imprese e
partita iva, del luogo dell’occupazione, del periodo di esercizio e indicazione della
denominazione delle attrazioni da installare e misure d‘ ingombro delle stesse, già
autorizzate dalla licenza rilasciata dal Comune di residenza;
- una copia del collaudo annuale delle attrazioni predisposto da professionista abilitato;"

Intervengo solo per aggiungere che mi è capitato un caso simile: titolare di licenza di spettacolo viaggiante (con 1 attrazione intendo) e nessuna iscrizione al Registro Imprese perché sia il titolare che la Camera di Commercio ci avevano spiegato che era una attività secondaria (molto secondaria) nel senso che al sig. X un Comune gli aveva rilasciato la licenza ma svolgeva un lavoro completamente diverso, cioè era dipendente di una azienda e durante il periodo estivo installava la sua giostra . Non so se può essere utile; comunque anch’io chiederei “lumi” alla locale C.C.I.A.A.

ho sentito la Camera di Commercio e mi confermano che gliela hanno cancellata di ufficio. Nel tuo caso anche se cancellato dal Registro Imprese gliela avete rilasciata una autorizzazione?

La cosa continua a sembrarmi strana…

La procedura della cancellazione d’ufficio da parte del Registro delle Imprese è prevista dal DPR 247/2004.
Le cause per cui si attiva il procedimento di cancellazione d’ufficio delle imprese individuali sono:

  • decesso dell’imprenditore
  • irreperibilità dell’imprenditore
  • mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi
  • perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all’esercizio dell’attività dichiarata.

Ho parlato proprio con la Camera di Commercio e mi ha riferito che l’ha cancellato in quanto “iscritto erroneamente in quanto esercente attività artisitica-teatrino burattini-senza dipendenti e attrezzature minime- non qualificabile come imprenditore”

questo protocollo di intesa mi sembra utile, grazie! Nel nostro Regolamento non se ne fa menzione…potrei fargli improcedibilità?

Ok, quindi sarebbe mancata la condizione essenziale che caratterizza la nozione di imprenditore: la professionalità. La cosa non mi convince nel caso di un soggetto che sia titolare di una licenza permanente ex art. 69 tulps ed eserciti la sua attività chiedendo la licenza temporanea in altri comuni, ma tant’è…
Sull’improcedibilità della domanda dovete decidere voi, il protocollo d’intesa può fornire elementi utili.

Si l’autorizzazione l’abbiamo rilasciata.