Nell’avvio al procedimento per l’installazione di un distributore carburante privato i Vigili del Fuoco ci scrivono dicendo che devono essere attivate le procedure inerenti alla pratica antincendio, il tecnico sostiene che la SCIA dei VVF va effettuata dopo aver avuto l’autorizzazione, a questo punto posso rilasciare l’autorizzazione del distributore senza parere dei Vigili del Fuoco ?? Grazie
In teoria puoi anche rilasciare l’autorizzazione evidenziando bene che il titolo abilitativo ricopre solo le valenze di cui alla LR n. … del … e che l’avvio effettivo dell’attività necessità del buon esito di ulteriori procedure abilitative di cui al DPR n. 151/2011, pena l’applicazione delle sanzione di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 139/2006, e di altre eventuali procedure in base al tipo di attività o relativamente a possibili vincoli afferenti ai luoghi dell’impianto.
Se, come normalmente accade, il distributore ricade nell’attività 13.1.A del DPR 151/2011, non è soggetto a VALUTAZIONE PROGETTO ma direttamente a SCIA.
La SCIA di prevenzione incendi non può essere presentata prima della fine lavori in quanto l’allegata asseverazione prevede che sia redatta a seguito “dell’esito dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate”.
Una possibile soluzione a parziale tutela del SUAP (seppur non espressamente prevista, almeno dalla l.r. lombarda) è prevedere che nella perizia giurata il tecnico dichiari la rispondenza del progetto anche alla norma di prevenzione incendi.
Concordo con Mario sulla precisazione in merito alla valenza “limitata” del titolo che rilascia il SUAP.