Autorizzazione commercio itinerante tipo b e mancato avvio

Regione Piemonte

Buongiorno,

l’ufficio provvedeva al rilascio di autorizzazione commercio ambulante di tipo B nell’anno 2021. Il titolare tuttavia, già gestore di pubblico esercizio, solo recentemente ha presentato istanza di variazione/aggiornamento al registro imprese per procedere all’utilizzo dell’autorizzazione, non avendo mai fatto uso finora.
Il Registro Imprese, tuttavia, ha sospeso l’aggiornamento nelle more di una verifica presso il Comune circa l’effettiva validità del titolo, tenuto conto dell’obbligo di procedere all’avvio dell’attività entro sei mesi dal rilascio.

Sono a chiedere se, preso atto del mancato avvio di revoca del titolo da parte dell’ufficio, lo stesso debba intendersi decaduto ope legis oppure se, in considerazione del mancato avvio di revoca e dell’effettiva volontà del titolare di sanare l’attività, possa essere considerato valido.
Ringrazio dell’aiuto

Non comprendo se il soggetto ha svolto comunque l’attività “dimenticandosi” di provvedere all’aggiornamento in CCIAA oppure se, effettivamente, non ha iniziato l’attività nei termini di legge. Nel primo caso non vedo conseguenze sul titolo dovendo solo essere sanzionato dalla CCIAA in via amministrativa. Nel secondo caso puoi vedere la copiosa giurisprudenza sulla analoga questione di decadenza del permesso di costruire. I principi desumibili si possono traslare al caso dio specie. Ad esempio, la sentenza del CdS 4823/2015: meglio un provvedimento se pur ricognitivo con efficacia ex tunc

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Come sempre grazie Mario della preziosa collaborazione

Ma ipoteticamente il soggetto potrebbe vedersi dichiarata decaduto l’autorizzazione, e la settimana dopo presentare domanda per ottenerne una nuova?

Certo, con le autorizzazioni senza contingentamento, quindi senza bando, può accadere. Nei fatti, ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90, l’autorizzazione per itinerante non dovrebbe neppure esistere: dovrebbe essere una SCIA