Autorizzazione/comunicazione per vendita in occasione di evento pubblico su area privata adiacente a impianto di risalita

Buongiorno,
espongo il caso per un chiarimento operativo-normativo.

In occasione di una manifestazione sportiva pubblica, un commerciante in sede fissa (settore vendita occhiali sportivi) vorrebbe allestire un punto vendita su terreno privato adiacente a un impianto di risalita, in prossimità dell’area in cui si svolge l’evento.

L’attività avrebbe carattere temporaneo, limitato alla durata della manifestazione.
Il terreno è di proprietà privata, ma l’iniziativa si inserisce nel contesto di un evento pubblico e comporterebbe vendita diretta al pubblico di beni non alimentari.

I dubbi sono i seguenti:

  1. In questo scenario, il Comune può rilasciare una concessione per commercio su area pubblica ai sensi della normativa vigente, considerato che la vendita avverrebbe su area privata?
  2. Qualora non rientri nella fattispecie di “vendita su area pubblica”, l’attività potrebbe essere svolta con semplice consenso del proprietario dell’area, fermo restando il rispetto delle norme in materia di commercio in sede fissa/ambulante?
  3. Esistono specifiche disposizioni (nazionali o regionali) che regolano casi di attività commerciale temporanea in occasione di eventi pubblici ma realizzata su aree private aperte al pubblico?

Ringrazio anticipatamente per ogni indicazione operativa e per eventuali riferimenti normativi utili.

No, manca l’area pubblica che sarebbe l’oggetto della concessione. Al limite, il comune potrebbe stipulare un qualcosa (da vedere con il segretario comunale) con il proprietario affinché l’area acquisisse lo status di “a uso pubblico” temporaneo. In ogni caso, poi, occorrerebbe una procedura pubblica per scegliere il concessionario.

Se è il proprietario scegliere il commerciante concedendo la disponibilità dei luoghi privati, allora si tratta di commercio al dettaglio e, come tale, occorrerebbe una destinazione d’uso commerciale dei luoghi.

In Toscana puoi vedere l’art. 17 della LR 62/2018 con il quale si è tentato di prevedere la cosa al pari di qualle che accade per la somministraizone temporanea in occasione di eventi.