Una farmacia intende erogare i servizi ammessi dalla normativa vigente in locale esterno alla stessa come consentito dall’art.50 della L.R16/2000 modificata dalla L.r.42/2024 ubicati nella propria sede di pertinenza.
Vorrei capire se l’istanza di autorizzazione per il nuovo locale:
-deve essere pubblicata all’albo pretorio;
-viene presentata dopo la comunicazione preventiva alla USL ai sensi dell’art.49 L.r.16/2000
-se l’autorizzazione ai locali da parte del Comune deve avvenire dopo il rilascio dell’autorizzazione alla usl prevista dall’art.20 dell’Accordo nazionale.
grazie
Roberta
Più no che sì dato che l’art. 1 della legge 475/68 prevede la pubblicazione per l’istanza di trasferimento. Qua è più assimilabile a un ampliamento. Tuttavia, dato che puoi comunque pubblicare pur nel rispetto della tutela dei ati personali, potresti procedere ugualmente.
la comunicazione deve avvenire almeno 30 gg prima dell’avvio effettivo. Questo a prescindere dal procedimento autorizzatorio. A parere mio, la ratio legale viole che la comunicazione serva quando si usano locali interni. Quando ci sono i locali esterni, allora si va in autorizzazione e questa potrebbe assorbire anche la comunicazione