Autorizzazione Media Struttura di Vendita attualmente esercizio di vicinato - documentazione - Toscana

Buongiorno,
mi è stata recentemente presentata una richiesta autorizzazione per l’apertura di una Media Struttura di Vendita nei locali dove attualmente è esercitata attività di esercizio di vicinato per la vendita di prodotti non alimentari.
In realtà negli stessi locali era già stata autorizzata, nell’anno 2012, una Media Struttura di Vendita sempre relativa a prodotti non alimentari. Successivamente c’ è stato un subingresso nell’attività ed una cessazione. L’apertura dell’attuale società è stata effettuata come esercizio di vicinato con riduzione della superficie di vendita.
Come documentazione per l’apertura della MSV attualmente allegano relazione tecnica nella quale dichiarano:

  • la superficie di vendita mq 750 (vecchia autorizzazione mq 1000 su 1200 di sup totale)
  • la superficie a parcheggi in base a quanto previsto dall’art. 10 comma 1 del DPGR 23/R/2020, vale a dire mq 1,5 per ogni mq di superficie, per mq 1140
  • che la dotazione di parcheggi per la sosta stanziale non è dovuta in quanto l’intero edificio è stato costruito con titolo edilizio antecedente il 24.03.1989 (art. 8 comma 1 lett. a DPGR 23/R/2020)
    Allegano inoltre:
  • Autorizzazione di abitabilità/agibilità del 09.12.1986 relativa a due capannoni industriali fra i quali quello interessato;
  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si dichiara che l’attività è a bassa rumorosità e che si rispettano i limiti di zona previsti dal piano comunale di zonizzazione acustica;
  • verbale di verifica periodica impianto a terra;
  • Planimetria 1:100 in cui è evidenziata la superfice di vendita (non sono indicate in specifico le altre superfici) e la superficie a parcheggio senza che siano individuati il numero ed i posti effettivi dei parcheggi.
    Per quanto riguarda la Prevenzione Incendi, la Media Struttura preesistente era in possesso di conformità in scadenza il 05.02.2026; per l’esercizio di vicinato, sentiti i vigili del fuoco è stata presentata una comunicazione relativa all’esercizio di vicinato;
    Posso richiedere integrazioni in merito alla planimetria e relazione relativa ai parcheggi, richiedendo che siano individuati oltre alla superfice anche i singoli posteggi e quantificato il numero?
    Per la pratica di prevenzione incendi posso richiedere il modello relativo al subingresso anche se ci sono state variazioni nella superficie?
    La restante documentazione può considerarsi corretta?
    Grazie

Il fatto che sia una trasformazione da esercizio di vicinato a media struttura significa poco. Si tratta, comunque, di domanda di autorizzazione per media struttura.

In generale (a suo di tutti i lettori), la prima cosa da verificare è la compatibilità urbanistico-edilizia in funzione anche della possibile (per quanto improbabile) fattispecie della struttura aggregata ex artt. 26 e 27 della LR 65/2014 e dell’art. 99 comma 1 e comma 5 della stessa LR. Nel tuo caso, direi che la verifica è sicuramente positiva.

Se per la GSV la norma regionale detta in modo preciso il contenuto documentale e il relativo procedimento, per la MSV lascia discrezionalità al comune circa la conduzione procedimentale (fermo restando il silenzio-assenso di 90 gg). Addirittura, se vai a vedere la modulistica standard (allegato 3 al Decreto regionale n. 1753/2023) vedi che è obbligatoria la sola planimetria quotata dei locali. Quindi, affinché si voglia chiedere altri allegati, sarebbe meglio approvare un atto a contenuto generale descrivente il procedimento e i relativi allegati obbligatori (comunque, a parere mio, non starebbe molto in piedi dato che il comune, al limite, può semplificare ma non aggravare). In ogni caso, la prassi vuole che vengano allegate anche le planimetrie dei posteggi con le relative verifiche dimensionali.

Per i posteggi (sempre in generale) sono previsti:

1- quelli previsti dal DM n. 1444/68 (parcheggio pubblico).

2- quelli previsti dalla legge n. 122/89 (parcheggio stanziale) per gli edifici realizzati in vigenza della legge 122/889, in funzione del volume (nel tuo caso non si applica)

3- parcheggi del DPGR 23R/20 per la sosta di relazione nella misura individuata dagli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (nel tuo caso l’art. 10) per ciascuna tipologia di esercizio di vendita, sia nel caso di nuova costruzione sia nel caso di nuova destinazione commerciale di edifici esistenti.

Dato che la s.v. è minore di 800 mq si risparmia la verifica di cui all’art. 6 del reg. regionale 23R/20. Neppure si applica l’art. 12

Su agibilità vedi il modello e le relative dichiarazioni - imporre un allegato non è molto regolare: meglio verificare d’ufficio.

Verifica anche la disponibilità dei bagni ex art. 13 del regolamento.

Rammenta che il DPR 227/2011 ha escluso le attività di vendita al dettaglio dalla necessità della valutazione acustica (voce 32 dell’allegato B).


Sulla prev. incendi è da verificare con un tecnico di fiducia se c’è bisogno di un nuovo esame progetto oppure se si possono fare salve le procedure già in essere dichiarando il subingresso. Qua è da vedere.

Grazie per la risposta esaustiva come sempre