Autorizzazione negozio mobile

Buonasera. Ho un venditore ambulante che è in possesso di una vecchia autorizzazione di negozio mobile destinato a manipolazione, preparazione e trasporto sostanza alimentari.
Premetto che non ero a conoscenza della normativa specifica, in particolare dell’ Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002.
Essendo avvenuto un subingresso e una modifica del mezzo autorizzato (cambio di targa), devo procedere ad aggiornare l’atto del negozio mobile? Oppure può essere sufficiente la comunicazione di subingresso in commercio su aree pubbliche in forma itinerante, da allegare all’atto originale?

La definizione “negozio mobile destinato a manipolazione, preparazione e trasporto sostanza alimentari” sembra più legata all’omologazione del veicolo che non al titolo abilitativo del titolare…

A partire quantomeno dalla legge 327/1934, l’esercizio del commercio ambulante era subordinato alla concessione di una licenza rilasciata (all’epoca) dal podestà su domanda dell’interessato. La successiva legge 398/1976 prevedeva che chi fosse in possesso della licenza ex legge 327/1934 aveva diritto ad ottenere un’autorizzazione rilasciata dal sindaco; necessità di autorizzazione del sindaco poi confermata dalla legge 112/1991.
Il D.L.vo 114/1998 e le successive discipline regionali sono storia recente.

E’ nell’ambito delle suddette norme che deve essere cercata l’autorizzazione all’esercizio del commercio in forma itinerante (ex commercio ambulante). L’Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002 è una norma tecnica relativa solo ai requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche, non riguarda l’abilitazione amministrativa all’esercizio dell’attività commerciale.

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Il veicolo è comunque immatricolato a uso speciale dalla Motorizzazione Civile.
Dalla lettura della ordinanza vedevo che parlava proprio di autorizzazione per negozio mobile. Sia all’art.4 comma 4 che all’art. 8 comma 3.
Fu infatti rilasciato dal Comune apposito titolo per il negozio mobile, oltre a quello per l’attività di commercio su aree pubbliche.
Essendo venuto meno il concetto di autorizzazione sanitaria, mi pare di capire che ad oggi è una tipologia di autorizzazione che non viene rilasciata e che quindi non c’è necessità di aggiornare da parte nostra il vecchio atto con le modifiche della targa e della impresa titolare. E’ corretto? Grazie.

Era un’autorizzazione sanitaria. L’autorizzazione sanitaria, già prevista dallla legge 30 aprile 1962 n. 283, è oggi sostituita da notifica sanitaria o SCIA sanitaria a norma dell’art. 6 del Reg. CE 852/2004.

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