Autorizzazione paesaggistica - Preavviso diniego e conclusione procedimento - Silenzio della Soprintendenza

Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica per un intervento edilizio in zona vincolata paesaggisticamente. Il progetto è conforme al PRG e ha il parere favorevole della Commissione locale per il paesaggio. La Soprintendenza emette preavviso di parere negativo art. 10bis L 241/90. Il richiedente presenta, nei tempi, le osservazioni al preavviso. I tempi per la conclusione del procedimento, come sanciti dallo stesso art. 10bis sono decorsi e la Soprintendenza non si pronuncia col parere definitivo. Il richiedente ha chiesto formalmente la conclusione del procedimento, preannunciando possibili richieste di risarcimento è indennizzo per danni subiti dal ritardo per la chiusura del procedimento. A questo punto, chiedo: il Comune, in quanto delegato dalla Regione al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, può esaminare le osservazioni e chiudere il procedimento con il rilascio dell’autorizzazione o col diniego? Oppure è obbligatorio attendere che la Soprintendenza si pronunci?

È una questione difficile e spinosa. Comprendo che non siamo dentro ad una conferenza dei servizi. Se la Soprintendenza non avesse reso il parere nei termini allora la cosa sarebbe diversa. Il parere della Soprintendenza è vincolante ma se reso tardivo cessa di essere tale, l’AC potrebbe, in questo caso, autonomamente e motivatamente valutarlo in relazione a tutte le circostanze rilevanti del caso concreto. …

È illegittimo il diniego di rilascio di un’autorizzazione paesaggistica, con il quale l’Amministrazione comunale si uniformi in modo pedissequo al parere negativo dato dalla Soprintendenza oltre il termine di 45 giorni previsto dall’art. 146, comma 8, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall’art. 25, comma 3, D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (conv. dalla L. 11 novembre 2014, n. 164), siccome erroneamente ritenuto vincolante. Infatti, qualora sia trascorso inutilmente il termine sopra indicato, l’organo statale non è privato del potere di esprimere comunque un parere, ma il parere in tal modo dato perde il proprio carattere di vincolatività, sicché lo stesso deve essere autonomamente e motivatamente valutato dall’Amministrazione procedente in relazione a tutte le circostanze rilevanti del caso concreto " (Consiglio di Stato sez. VI, 09/08/2016, n.3561)

Vedi anche il Cds n. 2640/2021 in merito al legittimo diniego emesso dall’AC a fronte del silenzio della soprintendenza.

Nel tuo caso, però, la soprintendenza si è espressa nei termini e si è espressa negativamente. Il parere negativo diventa vincolante. Il fatto che la soprintendenza possa cambiare idea a seguito delle osservazioni è un fatto che non abilita, di per sé, l’AC a ribaltare lo stesso parere.

Probabilmente la soprintendenza è rimasta sintonizzata sull’art. 10-bis ante riforma di cui al DL 76/2020. Prima della riforma vigeva l’interruzione del termine, ergo si innescava un loop per il quale si ripartiva da capo. Adesso, il 10-bis sottende la sospensione del termine: i termini ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine dei 10 gg indicato nel preavviso.

In conclusione, io esorterei la soprintendenza a rispondere sulle osservazioni. Puoi indicare alla soprintendenza che ai sensi dell’art. 10-bis, qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. Alla luce di questo, puoi aggiungere che ai sensi del comma 9 dell’art. 146, in assenza di ulteriore espressione a seguito delle osservazioni, decorsi 60 gg al netto delle ipotesi di sospensione (oppure, dato che sono già decorsi i 60 gg al netto del periodo di sospensione, questa PA si esprimerà in modo autonomo valutando le osservazioni del privato (magari concedi altri pochissimi giorni).

Sul lato risarcimento il privato deve dimostrare il danno e la vedo dura se non ha ancora in mano un titolo edilizio. Resta l’indennizzo ex art. 2-bis, comma 1-bis della legge 241/90

Intanto rifletti su queste chiavi di lettura che ho buttato giù

Concordo con la tua analisi… purtroppo la situazione è un po’ antipatica… in effetti nella nota di preavviso della Soprintendenza è scritto che i termini sono “interrotti”, quindi non si sono aggiornati al DL 76/2020… pertanto, i legali del richiedente insistono sul fatto che i termini di “sospensione” sono decorsi e che secondo loro si è formato un silenzio “devolutivo” che quindi l’amministrazione comunale è obbligata a procedere… e pongono la questione come omissione di atti d’ufficio… ma onestamente mi pare una forzatura… sul silenzio devolutivo ho qualche dubbio…
Grazie mille per la risposta.

per arrivare al reato di omissione atti d’ufficio ce ne vuole anche perché esiste la facoltà del potere sostitutivo e il ricorso per danno da ritardo. Io esorterei la soprintendenza e se questa non risponde in tempi rapidissimi, puoi valutare come concludere il procedimento e se confermare il diniego