Autorizzazione per media struttura

Buongiorno,
a seguito di rilascio di autorizzazione per media struttura per vendita alimentare e non, nella quale viene richiamato l’art 34 comma 2 della L.R. 7/2020 della Regione Campania, la ditta titolare di autorizzazione, senza aver mai esercitato l’attività, ha effettuato trasferimento di azienda ad altra ditta, la quale, ha inoltrato Scia per attività di bar. Quest’ultima intende realizzare a servizio della propria clientela un reparto specializzato in materia di somministrazione di alimenti e bevande e stipula un contratto di gestione affido di reparto con un altra ditta.
la mia domanda é: E’ possibile effettuare un contratto di gestione reparto per l’attività di somministrazione alimenti e bevande, oppure la ditta avrebbe dovuto inoltrare Comunicazione per subingresso, alla luce anche della Risoluzione MISE n. 133831 del 06.04.2017 che fa riferimento ad contratto di affido di reparto solo ad attività commerciali e alla luce della sentenza TAR Campania n. 2256 del 06.04.2021?
inoltre, volevo porre un altra domanda:
Un attività di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande situata all’interno di una media struttura(supermercato) secondo quanto previsto dall’art. 34 della L.R. 7/2020 della Regiona Campania, dovendo usufruire dei servizi igienici della struttura, è tenuta ad osservare gli orari di apertura e chiusura della struttura autorizzata?
Ringrazio anticipatamente.

Buongiorno,
cortesemente potrei avere una risposta in merito
Ringrazio anticipatamente.

È meglio se quesiti del genere li mette qua: SUAP ed attività produttive - Community Omniavis - E’ più probabile che abbiano una risposta.

La normativa campana ha introdotto delle condizioni senza specificare bene.- Mi riferisco all’art. 34 che citi.

A parere mio, anche vendendo la definizione di superficie di vendita, l’esercizio di somministrazione, così come gli altri esercizi previsti dall’art. 34, è un esercizio congiunto ma non un reparto dell’attività commerciale al dettaglio. In altre parole, l’esercizio della somministrazione è un esercizio a sé stante - giocoforza anche in virtù del diverso titolo abilitativo e in virtù del carattere di pubblico esercizio ex art. 86 TULPS – e quindi non è un reparto dell’esercizio commerciale al dettaglio.

Vero è che la LR citata è innovativa rispetto a quella statale. A livello statale si parla di reparto sono in ambito di commercio. Ai sensi dell’art. 101 della LR citata, anche l’esercizio di somm.ne diviso in reparti può essere soggetto all’affidamento di uno o più di questi. Il problema non affrontato dalla legge è quello del carattere personale delle abilitazioni TULPS (vedi art. 8 TULPS) che male si adatta all’affidamento di reparto. Nel caso di affidamento di reparto di somm.ne, l’affidatario dovrebbe essere titolare di abilitazione oppure un rappresentante formalmente individuato. Le abilitazioni della LR (SCIA o autorizzazione) mantengono comunque il valore di art. 86 TULPS.

In conclusione, a parere mio, benché la LR ammetta l’affidamento di reparto anche per gli esercizi di somm.ne, nel caso che citi (sarebbe da vedere meglio i dettagli, ritengo che il bar in questione non possa essere un reparto dell’esercizio commerciale. Benché manchi una definizione univoca di reparto, è chiaro che deve trattarsi di un sottoinsieme della stessa attività che fa capo a un solo titolo abilitativo. In altre parole, l’esercizio commerciale può avere reparti commerciali (la pescheria interna al market) e l’esercizio di somministrazione può avere reparti della somm.ne (l’area bar all’interno del risto/bar.

Quindi, se il bar è affidato nella sua interezza, allora si tratta di affitto di ramo di azienda, quindi occorre il subingresso.

Nel tuo caso credo che si tratti di un esercizio di somministrazione al quale si può accedere anche senza dover essere già dentro la superficie di vendita del negozio. Anche per questo (se così fosse) non può essere un reparto.

Sugli orari la LR non detta regole, nel caso che citi la questione è rimessa alla libera iniziati delle parti.


La sentenza citata non indica niente di innovativo.