Autorizzazione spettacolo di burattini con sedute e pareti

Buongiorno, nel nostro Comune sono pervenute alcune richieste per installare spettacoli di burattini.
Oltre all’installazione del boccascena, allestito su un rimorchio stradale, comunque di piccole dimensioni, verrebbero posate delle sedute - direttamente dai richiedenti - per far assistere il pubblico allo spettacolo dei burattini. In un caso non vi sono altre strutture per cui la scena e le sedute non sono delimitate, nell’altro sono previste delle pareti mobili per delimitare scena e le sedute, a formare una sorta di arena.
Pur rientrando i teatri dei burattini nelle attrazioni di spettacolo viaggiante, essendo presenti le sedute, occorre autorizzare tali attrazioni nel loro complesso come locali di pubblico spettacolo (art. 68 TULPS) con conseguente rilascio della licenza di agibilità art. 80 TULPS (seguendo le relative procedure) o è sufficiente la dichiarazione di perfetto montaggio come attrazioni di spettacolo viaggiante?
Discorso analogo si potrebbe fare per le arene ginnastiche (o ginniche) con e senza sedute.
Vi ringrazio

Come dici tu, i teatrini di burattini sono attrazioni sella sezione III. Sono cosa diversa dagli spettacoli di strada della sezione IV. Quindi, ad essi si applica il DM 18/05/2007. Nell’elenco delle attrazioni si può rilevare:

TEATRINI DI BURATTINI (o marionette)

Modeste attrezzature mobili dotate di un elementare boccascena ovvero di un piccolo palcoscenico dal quale o sul quale uno o più operatori presentano pupazzetti manovrati dal basso (burattini), ovvero burattini manovrati con fili dall’alto.

Come si può evincere, non si tratta di un’attrazione comprendete anche la platea come il circo o i teatri viaggianti. Quindi, anche se da punto di vista della sicurezza il fatto quasi non sussiste (passami il parallelismo) data la minima organizzazione, in teoria, se vi sono mezzi di contenimento del pubblico anche solo rappresentati da sedie, si applica l’art. 80. Nel caso di specie può essere sicuramente una SCIA asseverata perché il pubblico è inferiore alle 200 unità senza che la CCVLPS debba intervenire nel procedimento (è informata ai sensi del d.lgs. n. 222/2016 – vedi voce 81 della tabella).

Dico SCIA perché sotto alle 200 persone vige l’asseverazione del tecnico e la procedura, quindi, ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90., può andare in SCIA.

E’ prassi che il Comune ospitante rilasci, oltre alla concessione del suolo pubblico, un’abilitazione ex art. 69 TULPS, che si somma a quella originaria per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante, riguardante il luogo e i il tempo di stazionamento.

In ogni caso, non è da escludere la SCIA ex art. 38-bis del DL 76/2020 (concessione di suolo pubblico a parte) considerando la cosa come una fattispecie teatrale


Le aree ginniche, se sono impianti sportivi, si applica solo l’art. 80 ai sensi e alle condizioni del DM 18/03/96 ma non l’art. 68/69 TULPS, vedi: Manifestazioni sportive nel palazzetto comunale - n°2 da mario.maccantelli

Ringrazio tantissimo per la risposta.
In effetti avrei fatto così, ma con la modulistica elettronica della Regione Emilia Romagna (Accesso Unitario) si pone un problema. Non si riesce a connettere il rilascio di licenza 80 TULPS con l’autorizzazione art 69 TULPS, in quanto l’agibilità 80 TULPS è legata (in SCIA o in autorizzazione) ai pubblici spettacoli art 68 TULPS e basta - l’unica cosa che si può fare è dichiarare che “è prevista l’installazione di attrazioni di spettacoli viaggianti pertanto si presenterà successivamente la relativa domanda” . Mentre per l’installazione temporanea delle attrazioni di spettacolo viaggiante vi è in piattaforma una sola voce che è la “Domanda di autorizzazione per l’esercizio di attività temporanea di spettacolo viaggiante per attrazioni singole o complesse in area comunale” che prevede poi il rilascio di un’autorizzazione art 69, ma non viene mai presa in considerazione la possibilità di chiedere l’agibilità art 80 da sola o associata ad autorizzazione art 69, almeno non mi risulta.
Quindi o fai SCIA (o domanda di autorizzazione autorizzazione dove serve) art 68 + AGIBILITÀ art 80 oppure fai domanda di autorizzazione per installazione di attrazione di spettacolo viaggiante.
Per ovviare al problema farei presentare la SCIA < 200 art 68 con rilascio di agibilità art 80 - con asseverazione del tecnico - segnalando che è prevista l’installazione di un’attrazione come da modulo elettronico e contestualmente la domanda di autorizzazione per installazione attrazione, come a dire: fai un pubblico spettacolo in SCIA perché sei sotto le 200 persone, però devo autorizzarti a installare l’attrazione, con la modulistica in piattaforma non vedo soluzione diversa. Anche la SCIA ex art. 38-bis del DL 76/2020 è da considerare.

Per le arene ginniche o ginnastiche intendo quelle di cui alla sezione IV del DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 23-4-1969 e ss.mm.
ARENE GINNASTICHE Trattasi di piccoli complessi muniti di una modesta attrezzatura, ma privi di un tendone di copertura.