Autorizzazioni in deroga di cui all'art. 6 della legge 447/1995

Buongiorno.
A quale Ufficio/organo del Comune spetta il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai valori limiti di cui all’art. 2 comma 3 legge 447/1995 ? Sindaco o Dirigente?
E’ possibile il rilascio di tali autorizzazioni senza che l’Ente abbia prima adottato un piano di classificazione acustica che preveda la suddivizione del territorio in zone acustiche?
E’ possibile rilasciare autorizzazioni in deroga a due o più bar di uno stesso luogo, distanti non più di 20 metri l’uno dall’altro, in pieno centro abitato-residenziale, per una intera estate sino alle 2:00 del mattino seguente e senza distinzione dei giorni in cui è consentito di diffondere musica all’uno o all’altro, alternativamente, in modo da non creare sovrapposizioni di musica che avrebbero un effetto devastante?
Nel concedere l’autorizzazione in deroga non va comunque indicato un limite massimo sia in termini assoluti che differenziali di pressione sonora e un limite massimo di orario di diffusione continua? Ad esempio non più di due ore consecitivi? Stiamo parlando di musica all’aperto senza rispetto dei limiti di pressione sonora, ossia di musica dannosa.
Se la legge regionale di riferimento, onde tutelare la salute della popolazione interessata, prescrive che le autorizzazioni in deroga sono rilasciate previo parere favorevole dell’Azienda Sanitaria, è possibile ignorare tale prescrizione?
Come si fa in questi casi a rispettare i diritti degli abitanti del vicinato che sono costretti a dormire dalle 2:30 alle 6:00 si e no perchè l’indomani devono andare al lavoro?
L’autorizzazione in deroga non dovrebbe essere rilasciata su richiesta di parte tenendo conto dei dirittti altrui e non così in modo generico e senza criteri?
Grazie per le risposte

Al dirigente come per tutte le autorizzazioni

Sì, il DPCM 14/11/97 afferma:

In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall’art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n.447, si applicano i limiti di cui all’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991

Spetta alla PA competente, in base alla norma regionale, usare la discrezionalità necessaria ad evitare un onere irragionevole per i recettori di quell’area. Il comune (sempre in base alla norma regionale) dovrebbe darsi dei criteri. Ad esempio, superare la mezzanotte solo per eventi dallo spiccato carattere pubblico e darsi anche dei limiti di decibel in deroga. E’ chiaro che nel caso di specie occorre una VIAC omnicomprensiva che valuti tutte le sorgenti contemporaneamente.

Sì, la deroga, in quanto tale, non può essere una deroga in bianco. In base alla VIAC si diranno quali sono i limiti. In genere si indicano i limiti di “immissione”, la deroga al limite differenziale è implicita.

Non comprendo la domanda. Sarebbe come dire: si può non pagare le tasse?

Rientra nella discrezionalità della PA competente nel contemperare esigenze di socialità con quelle del riposo. Per questo occorrerebbero dei criteri per non cadere nell’arbitrarietà: quale giorno della settimana; quale periodo dell’anno; carattere pubblico o privato dell’evento; quante deroghe già rilasciate in quella zona; ecc.