Autorizzazioni in farmacia quesito sul procedimento amministrativo

Le autorizzazioni farmaceutiche non passano dal SUAP ma le fa ASL
Ci stiamo accorgendo che causa finanziamenti statali molte farmacie chiedono informazioni e stanno eseguendo variazioni di destinazione d’uso dei locali. Attualmente esiste una istanza da presentare è “per trasferimento modifica/ampliamento/trasferimento in altri locali”
dalla DGR 2 maggio 2001, n. 22-2881 ad esempio “La ASL è tenuta altresì alla verifica dei requisiti igienici del locale adibito all’autodiagnostica che deve essere separato da quello di vendita al pubblico e di deposito dei medicinali, al fine di garantire la necessaria riservatezza al cittadino” e altre norme disciplinano gli altri locali,
Le verifiche sono “sempre” state fatte tramite apposita commissione che verifica il mantenimento dei requisiti (dal punto di vista dei farmaci) con aggiunta di un membro del servizio di igiene per es. nuovo magazzino espositivo da annettere, trasferimento sede e istanze di nuova apertura.
Al fine di eseguire tali controlli che dalla DGR e TULLS e poiché spostare un locale obbligatorio costituisce modifica direi sostanziale esiste la possibilità previa pubblicità su sito, un giro di pec, e inserirlo nel regolamento aziendale di introdurre una istanza di autorizzazione (semplificando la documentazione presentare) o costituisce aggravamento amministrativo (non ho mai visto una definizione di modifica sostanziale in farmacia)? Inoltre dico autorizzazione perché ASL non può inventare la scia.
Non mi azzarderei a fare il quesito se non perché la planimetria è allegata all’autorizzazione, quindi una modifica della planimetria dovrebbe essere allegata alla modifica dell’autorizzazione vigente, già altre ASL da tempo hanno una istanza che comprende o un modulo a parte anche la fattispecie modifica interna, ma non c’è scritto (che io abbia trovato) che una modifica della planimetria interna vada autorizzata.
Premetto che dal benchmarking da altre aziende non trovi sempre cose corrette ma spesso preoccupanti…

Dico la mia in attesa di più autorevoli pareri.
Le farmacie sono imprese, quindi si applica il DPR 160/2010, che, rispetto a una DGR è di qualche rango superiore.
Posso capire che sia praticamente impossibile far passare dal SUAP la domanda di apertura iniziale, almeno finché ci sarà il contingentamento e quindi il bando regionale.
Ma le modifiche…
Anzi sarebbe opportuno!
Prendi il caso descritto: la farmacia deve fare 2 pratiche. Una con ASL/ATS sotto il profilo sanitario, una con il SUAP/Comune per l’edilizia.

Infine ricordati che una modulistica seppur ben fatta non può prevedere adempimenti non previsti da una norma. E questo lo dice la cCostituzione.
Ora la vera domanda è: quale norma prevede che si debba presentare una domanda di modifica sostanziale per il caso in oggetto? E soprattutto quale norma definisce in questo caso la “modifica sostanziale”?
Tutti abbiamo memoria dei moduli per il commercio che prevedevano anche la comunicazione di riduzione della superficie di vendita, adempimento mai previsto da alcuna norma…

Infatti era questo il mio problema, è altamente illogico creare nuovi adempimenti amministrativi, però è anche vero che esiste una planimetria allegata ad una autorizzazione, e una modifica locali dovrebbe portare come nei poliambulatori una modifica della planimetria allegata all’autorizzazione.
Anche per gli ambulatori se ci fosse un periodo come quello delle farmacie dove necessiti di fare modifiche per ricevere i soldi statali della telemedicina sarebbe qualcosa da sistemare.