Buonasera,
scusate il disturbo ma vorrei porvi una domanda.
Navigando online ho trovato che il termine entro il quale un’Ente può agire in autotutela è stato ridotto da 18 a 12 mesi nel 2021.
È corretto? E inoltre, da ora in poi il termine sarà questo oppure tornerà ad essere 18 mesi successivamente? Lo chiedo in ottica di un’eventuale risposta ad un quesito concorsuale.
Grazie a chi deciderà di rispondere e buona serata!
Legge n. 241/90, art. 21-nonies Annullamento d’ufficio
Testo in vigore dal 31 luglio 2021 - resta questo testo fino alla prossima eventuale modifica. IL termine dei 12 mesi non è provvisorio
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai sensi dell’art. 264, comma 1 lett. b) del DL n. 34/2020, il termine dei 12 mesi era stato portato a 3 mesi. Tutto, però, era legato all’emergenza Covid che non c’è più. Quindi, siamo tornati ai 12 mesi.
Grazie mille Mario per la risposta! Buona giornata!