Tar Puglia, Lecce, sez. II, 21 agosto 2024, n. 991
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L’esercizio del potere di autotutela, in quanto sicura espressione nella fattispecie de qua di una rilevante discrezionalità amministrativa, è soggetto all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e all’analitica motivazione delle ragioni di interesse pubblico ad esso sottese, pena l’illegittimità del provvedimento al fine adottato.
In questo senso, ex multis, il Consiglio di Stato – con la sentenza della Sezione V, 22 luglio 2019, n. 5168 – ha condivisibilmente affermato che “gli atti di autotutela e di ritiro devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, legge n. 241 del 1990, al fine di consentire, attraverso l’instaurazione del contraddittorio con gli interessati, una loro efficace tutela nell’ambito del procedimento amministrativo ed, al contempo, di fornire all’amministrazione, con la rappresentazione di fatti e la proposizione di osservazioni da parte del privato, elementi di conoscenza utili o indispensabili all’esercizio del potere discrezionale, in funzione di una ponderata valutazione dell’interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell’atto”.