Se non vi sono impianti per spettatori paganti o, al limite, spettatori anche non paganti, si tratta di fattispecie non inquadrabili in casistiche necessitanti di abilitazioni amministrative (SCIA / AUTORIZZAZIONE). Sono luoghi astrattamente riconducibili alla pratica sportiva in generale (come il campo di calcetto della parrocchia o comunale inserito in un giardino pubblico.
Vedi l’art. 3 del recente d.lgs. n. 36/2021: L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA, SIA ESSA SVOLTA IN FORMA INDIVIDUALE O COLLETTIVA, SIA IN FORMA PROFESSIONISTICA O DILETTANTISTICA, È LIBERO.
Detto questo, a monte si può rilavare la necessità di una verifica edilizio - urbanistica nonché, eventualmente, paesaggistica.
A parere mio, la cosa NON è assoggettabile alla sfera attrazione/spettacolo. Qualcuno potrebbe vedere l’impianto come un’attrazione riconducibile alla necessita art. 68 e 80 TULPS. Io sono del parere che si tratta di un impianto astrattamente riconducibile all’attività sportiva