Buonasera, ho alcuni quesiti sull’avvio di una attività di autolavaggio a mano.
Con i colleghi dell’ufficio urbanistica ci chiedevamo se l’attività di autolavaggio a mano, rientra o meno della categoria di “artigianato di servizio” e, in generale, se esiste un elenco più o meno esaustivo delle attività che vi possono rientrare.
E’ necessaria anche la presentazione di documentazione di impatto acustico?
Grazie.
Mi pare strano che il vostro ufficio urbanistica abbia dei dubbi sulla questione, in quanto è proprio negli strumenti urbanistici comunali che viene generalmente inserita la definizione di “artigianato di servizio”…
Diciamo che ogni Comune ha la sua definizione, ma il concetto di fondo resta più o meno invariato:
rientrano nell’artigianato di servizio tutte le attività di tipo artigianale che non esplicano funzioni produttive vere e proprie, ma di servizio alla persona, alla casa e alle aziende; tra queste, è solitamente inclusa anche la riparazione di veicoli e quindi mi pare logico ricomprendervi anche l’autolavaggio.
Gli autolavaggi non rientrano tra le attività a bassa rumorosità comprese nell’allegato B del DPR 227/11 (attività escluse), quindi per loro valgono le indicazioni fornite ai commi 2 e 3 dell’art. 4 del medesimo decreto, a seconda che le emissioni di rumore non siano o siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale.
Quanto sopra fatte salve eventuali norme regionali in materia.
Grazie per l’esauriente risposta.
Purtroppo nn è inserita una definizione, solo un breve elenco con i classici esempi dei servizi alla persona quali le attività del benessere (estetista, parrucchiere…).