Avvio Procedimento per richiesta autorizzazione nuova stazione di distributore carburanti

Salve, abbiamo ricevuto domanda di realizzazione nuova stazione distributore carburanti in un terreno privato, per la quale è stata già fatta la convocazione della conferenza di servizi per i pareri dei vari Enti coinvolti. I confinanti sono sul piede di guerra perchè non concordano con questo nuovo intervento, che dal punto di vista urbanistico è comunque fattibile con intervento edilizio diretto. Tenuto conto anche del fatto che nel nostro territorio ci sono vari comitati ambientalisti che contestano qualsiasi tipo di intervento in materia ambientale, chiedo se occorre dare notizia dell’avvenuto avvio del procedimento, magari tramite avviso all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 9 della L. 241/90 (Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, e ai sensi dell’art. 10 possono prendere visione degli atti e presentare memorie scritte).

A meno di norme regionali particolari, non vedo una specifica necessita di pubblicazione come, ad esempio, è prevista per le antenne ai sensi dell’art. 44, comma 5 del d.lgs. n. 259/2003. AL più, dato che sicuramente è contestuale a un permesso di costruire, si può citare l’art. 20, comma 6 del DPR 380/2001 a mente del quale si pubblica l’avviso di rilascio. Una volta rilasciato, chi ha un interesse diretto e concreto, grazie all’avviso, può fare richiesta di accesso agli atti documentale ma anche civico, vedi sentenza del TAR Napoli n. 3897/2023.

Detto questo, la giurisprudenza indica la necessità di inviare la comunicazione di avvio procedimento ai confinanti anche se questi, hanno comunque facoltà di intervento ai sensi del citato art. 9 della legge 241/90. Ti riporto un passaggio del CdS n. 7649/2019

Il proprietario di un immobile confinante con quello oggetto di richiesta di permesso di costruire non può essere considerato come soggetto direttamente interessato al provvedimento e, quindi, non sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione di dargli comunicazione dell’avvio di procedimento preordinato al rilascio di un titolo edilizio, fermo restando che ciò non comporta alcuna lesione delle sue facoltà procedimentali, data la facoltà di intervento volontario nel procedimento di rilascio assicurata dall’art. 9 della l. n. 241/1990 (cfr. C.d.S., sez. V, 6 giugno 2012, n. 3343; Id., Sez. IV, 24 maggio 2019, n. 3416)