Avviso di consultazione ex art. 50 co.2 così come modificato con art. 18 del D. Lgs 209/2024

Dobbiamo procedere ad un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate ad invitare gli operatori per una negoziata senza bando di una concessione di servizi. Ora, a seguito del correttivo appalti, la cosa dev’essere preceduta da un “avviso di consultazione” in base all’art. 18 del D. Lgs 209/2024 di modifica dell’art. 50 co. 2. Ora mi dicono in ufficio che tale avviso

  • non ha un tempo minimo di pubblicazione prima del vero e proprio avviso pubblico (e questo mi sembra in contrasto con una generale ottica pubblicistica e di trasparenza)
  • che vada anche in BDNCP
    Io non non sono d’accordo

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La procedura di consultazione pre-negoziale, introdotta come meccanismo per aumentare la trasparenza e l’efficienza nelle procedure di appalto, è un passo importante nel processo di assegnazione di concessioni di servizi. L’art. 18 del D. Lgs 209/2024, che modifica l’art. 50 co. 2, introduce specifiche disposizioni per l’avviso di consultazione, mirate a raccogliere il parere degli operatori economici sulle future procedure di appalto.

Teoria Generale del Diritto / Premessa Generale

Nel diritto degli appalti, la fase di consultazione pre-negoziale serve a informare il mercato e a raccogliere feedback dagli operatori economici interessati. Questo processo è fondamentale per garantire che le amministrazioni aggiudicatrici possano definire le specifiche tecniche e le condizioni di appalto in modo più informato e mirato, aumentando così la concorrenza e l’efficienza della procedura di appalto.

Norme Relative alla Teoria

  • D. Lgs 209/2024: Modifica l’art. 50 co. 2, introducendo l’avviso di consultazione.
  • Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs 36/2023): Fornisce il quadro normativo generale per le procedure di appalto pubblico in Italia.

Esempi Concreti

Se un ente pubblico intende assegnare una concessione di servizi, prima di pubblicare l’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse, dovrebbe emettere un avviso di consultazione. Questo avviso non ha un periodo minimo di pubblicazione stabilito dalla legge, ma dovrebbe essere pubblicato in modo da garantire una partecipazione ampia e informata da parte degli operatori economici.

Conclusione Sintetica

Nonostante l’assenza di un periodo minimo di pubblicazione per l’avviso di consultazione, è prassi comune e conforme ai principi di trasparenza e buona amministrazione garantire un periodo adeguato per la consultazione. Per quanto riguarda la pubblicazione nell’BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici), la normativa non specifica esplicitamente questa esigenza per l’avviso di consultazione, ma pubblicare anche in questa piattaforma potrebbe essere considerato una buona pratica per assicurare la massima diffusione e partecipazione.

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Bibliografia:

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Buongiorno @MADDALENAM75 è doveroso precisare che, il D.lgs.209/2024 non ha modificato il comma 2 dell’articolo 50 ma aggiunto il comma 2bis al medesimo articolo.

Già nel D.lgs. 36/2023 era prevista, in conseguenza al divieto di estrazione casuale degli operatori da invitare fermo restando casi particolari, di indire un’indagine preliminare secondo l’allegato II.1 e pubblicare sul sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell’ambito delle procedure di cui al comma 1.

Il nuovo comma 2 bis aggiunge un’ulteriore onere per le stazioni appaltanti ossia di pubblicare sul sito istituzionale l’avvio della consultazione. Il medesimo comma nulla aggiunge sulle tempistiche di pubblicazione dello stesso, quindi potrebbe rimanere pubblicato i canonici 15 giorni o viceversa trattarlo come un avviso da pubblicare 30 giorni al fine di garantire la massima diffusione e conoscenza. Per quanto concerne il discorso BDNCP, le pubblicazioni sono correlate alle richiesta del CIG in quanto autonomamente non si può pubblicare sulla BDNCP, molto probabilmente i colleghi si riferiscono alla richiesta del CIG con scheda A.3 come sotto riportato:

Vincenzo

@MADDALENAM75 per completezza, riguardo l’avviso la pubblicazione oltre che sul sito dovrà essere pubblicata sulla Piattaforma Valore Legale che poi confluirà nella BDNCP.

Sul termine confermo i canonici 15 giorni (inteso come termine minino) fatto salvo i casi d’urgenza (art. 2, comma 2 Allegato II.1)

Vincenzo

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