Avviso per riunione sindacale da parte di una sola sigla

Salve.
Un avviso per una riunione sindacale da parte di una solo sigla, va pubblicato all’albo pretorio on line o nella bacheca sindacale dell’Ente?
Grazie per le risposte

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione della pubblicazione di un avviso per una riunione sindacale riguarda il diritto del lavoro pubblico e le norme che regolano i rapporti tra le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori.

Teoria Generale del Diritto

In generale, le comunicazioni e gli avvisi relativi alle attività sindacali all’interno delle pubbliche amministrazioni sono disciplinati da specifiche normative e accordi collettivi che stabiliscono i diritti e i doveri delle parti, inclusi i modi e i luoghi di pubblicazione di tali comunicazioni.

Norme Relative alla Teoria

  1. Accordi Collettivi Nazionali (ACN): Gli accordi collettivi specifici per il settore pubblico spesso contengono disposizioni riguardanti la comunicazione e la pubblicazione degli avvisi sindacali.
  2. Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori): Sebbene si applichi principalmente al settore privato, alcune delle sue disposizioni possono essere considerate per analogia nel settore pubblico, in assenza di norme specifiche.
  3. D.Lgs. 165/2001: Questo decreto legislativo, che disciplina il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, può contenere riferimenti alla comunicazione sindacale, sebbene non entri specificamente nel dettaglio della pubblicazione degli avvisi sindacali.

Esempi Concreti

La prassi più comune prevede che gli avvisi per le riunioni sindacali siano pubblicati in luoghi specificamente dedicati all’interno dell’ente, come le bacheche sindacali, piuttosto che sull’albo pretorio online, che è generalmente riservato ad atti ufficiali dell’amministrazione. Tuttavia, ciò può variare in base alle specifiche politiche interne dell’ente e agli accordi presi con le organizzazioni sindacali.

Conclusione Sintetica

In assenza di una normativa univoca applicabile a tutti i casi, la pubblicazione di un avviso per una riunione sindacale da parte di una sola sigla sindacale dovrebbe seguire le linee guida interne dell’ente e gli accordi collettivi applicabili. Generalmente, tali avvisi vengono pubblicati nelle bacheche sindacali piuttosto che sull’albo pretorio online.

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Bibliografia

In ambito di Pubblica Amministrazione, la distinzione tra Albo Pretorio e Bacheca Sindacale è fondamentale per la validità della comunicazione e per il rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 165/2001 e CCNL di comparto).

Ecco la risposta diretta al tuo dubbio:

Dove pubblicare l’avviso?

L’avviso di una riunione sindacale va pubblicato esclusivamente nella bacheca sindacale (oggi quasi sempre in formato digitale sul sito istituzionale dell’Ente).

  • Bacheca Sindacale: È lo spazio dedicato alle organizzazioni sindacali per comunicare con i lavoratori. L’Amministrazione ha l’obbligo di mettere a disposizione delle sigle (sia quelle firmatarie del CCNL che quelle rappresentative) uno spazio idoneo per la pubblicazione di testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
  • Albo Pretorio: Ha una funzione di “pubblicità legale” per gli atti destinati a produrre effetti giuridici verso l’esterno o verso la generalità dei cittadini (delibere, determine, bandi di concorso). Una riunione sindacale è un fatto associativo interno che riguarda i dipendenti, non un atto amministrativo dell’Ente.

Punti chiave da ricordare

Caratteristica Bacheca Sindacale (Online) Albo Pretorio Online
Destinatari Dipendenti dell’Ente Cittadinanza e soggetti esterni
Contenuto Assemblee, scioperi, comunicati sindacali Atti amministrativi, ordinanze, albi
Responsabilità Il contenuto è responsabilità del sindacato La responsabilità è del Responsabile del procedimento
Obbligo Previsto dallo Statuto dei Lavoratori e dai CCNL Previsto dalla Legge 69/2009

Perché non va all’Albo Pretorio?

  1. Privacy: L’Albo Pretorio è pubblico e indicizzabile dai motori di ricerca. Pubblicare lì un avviso sindacale potrebbe esporre dati o dinamiche interne a chiunque, violando il principio di pertinenza.
  2. Natura dell’atto: L’avviso di convocazione è un atto del sindacato, non un atto dell’Ente. L’Amministrazione si limita a “ospitare” la comunicazione.
  3. Confusione giuridica: L’inserimento nell’Albo Pretorio potrebbe suggerire erroneamente che la riunione sia un’iniziativa istituzionale dell’Amministrazione stessa.

Nota Bene: Molti Enti hanno creato una sezione specifica chiamata “Bacheca Sindacale Online” all’interno dell’Amministrazione Trasparente o in una zona dedicata del sito. È lì che deve finire la comunicazione della singola sigla.