Avvocato domiciliatario

Un avvocato interno di un comune, per difendere l’ente davanti al consiglio di stato ha necessità di avere un domiciliatario.
Posto che il codice dei contratti all’art. 56 prevede che le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applichino (tranne che per i principi generali) agli appalti pubblici inerenti, tra le altre cose, la rappresentanza legale “da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:
1.1) (…);
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;”
Si chiede se l’individuazione di un domiciliatario sia anch’essa esclusa dal codice (dovendocisi riferire al regolamento interno) o se a questo soggiace, rientrando nei canoni detti prima.
Si chiede di conseguenza quale normativa applicare per l’affidamento di detto incarico di domiciliatario.

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione posta riguarda l’interpretazione delle norme relative all’affidamento di incarichi legali da parte delle pubbliche amministrazioni, in particolare per quanto concerne l’individuazione di un domiciliatario nell’ambito di un procedimento giudiziario.

Teoria Generale del Diritto

In generale, il diritto amministrativo regola l’organizzazione e il funzionamento della pubblica amministrazione, comprese le modalità di affidamento di incarichi a professionisti esterni. Il principio di specialità giuridica stabilisce che alcune materie possono essere regolate da norme specifiche che derogano o integrano la normativa generale.

Norme Relative alla Teoria

Il riferimento normativo principale è il Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016, recentemente riformato dal D.Lgs. 36/2023. L’articolo 17 del nuovo Codice stabilisce i principi generali in materia di affidamento di incarichi di servizi legali da parte delle pubbliche amministrazioni.

L’articolo 56 del Codice dei Contratti Pubblici, come citato, esclude dall’applicazione del Codice stesso gli appalti pubblici inerenti la rappresentanza legale da parte di un avvocato, in procedimenti giudiziari o dinanzi a organi giurisdizionali internazionali.

Esempio Concreto

Nel caso specifico, l’individuazione di un domiciliatario per la difesa di un ente pubblico davanti al Consiglio di Stato potrebbe essere considerata come un servizio legale connesso alla rappresentanza legale. Pertanto, potrebbe rientrare nelle esclusioni previste dall’articolo 56 del Codice dei Contratti Pubblici, in quanto attività accessoria alla rappresentanza legale in senso stretto.

Conclusione Sintetica

L’individuazione di un domiciliatario da parte di un avvocato interno di un comune per la difesa dell’ente in un procedimento giudiziario potrebbe non essere soggetta alle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, ma regolata da norme interne o da altre disposizioni specifiche relative all’organizzazione e al funzionamento dell’ente in questione. Si consiglia di verificare il regolamento interno dell’ente o eventuali linee guida specifiche per l’affidamento di tali incarichi.

Nota: Le risposte fornite sono generate automaticamente e non sostituiscono il parere legale di un professionista - puoi chiedere / aspettare la risposta di un esperto umano qui nel forum o continuare la conversazione su My GTPs: ChatGPT - OMNIAVIS Esperto Risponde - Diritto in Comune . Per un feedback sulla qualità della risposta o per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it

Bibliografia

  • D.Lgs. 50/2016, Codice dei Contratti Pubblici, aggiornato con D.Lgs. 36/2023: Nuovo Codice Appalti
  • Legge 9 febbraio 1982, n. 31: Normattiva
  • Regolamenti interni degli enti pubblici (non disponibili online, consultabili presso l’ente interessato).

I servizi legali possono essere sia esclusi dal codice, sia ricompresi. Tutto sta a capire se un domiciliatario è da considerarsi alla stregua di un patrocinatore “estemporaneo” (escluso dal codice) o di un “servizio”. Se possibile, chiedo la risposta di un esperto umano.

In questi casi direi che vi sono 3 possibilità

  1. la previsione nell’affidamento originario della nomina del domiciliatario (SOLUZIONE PREFERIBILE) con una clausola del tipo “Nel caso in cui l’Avvocato intenderà ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, la scelta è effettuata liberamente dall’Avvocato stesso a proprie spese”.
    https://www.ordineavvocatipescara.it/wp-content/uploads/2021/10/DISCIPLINARE-INCARICO-All.-2.pdf

https://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%2F0%2Fb%2FD.0dec95d79470daed7853/P/BLOB%3AID%3D12427/E/pdf?mode=download

O in alternativa prevedere già
Nel caso in cui, per lo svolgimento dell’attività di difesa, sia necessario avvalersi di un
Avvocato domiciliatario, quest’ultimo sarà individuato dall’Ente, di comune accordo con
l’avvocato incaricato, possibilmente fra gli avvocati inseriti nell’elenco. Nel caso non sia
possibile individuare il domiciliatario nell’elenco, il professionista incaricato provvederà a
designare l’Avvocato domiciliatario. La corresponsione del corrispettivo per l’attività di
domiciliazione, da quantificarsi nel rispetto dei parametri sopra indicati ed esclusa la
possibilità di deroga ivi prevista, sarà a carico del Comune.


  1. se l’esigenza sorge successivamente si potrà INTEGRARE l’incarico all’avvocato prevedendo anche la nomina del domiciliatario e le relative somme riconosciute

  1. affidare direttamente la collaborazione al domiciliatario (NON PREFERIBILE) sempre con incarico diretto senza applicazione del codice dei contratti
    http://static.comune.civitavecchia.rm.it/uploads/det_03133_24-09-2021-avv-daponte.pdf

In realtà l’avvocato principale è un interno, motivo, per cui non posso addebitargli il costo del domiciliatario.

Comunque, mi sembra di capire che la nomina del domiciliatario segua le sorti dell’avv. principale: nel caso in questione, non trattandosi di una causa seriale, se non avessimo avuto avvocati interni, l’incarico sarebbe stato affidato a un avvocato esterno ai sensi dell’art. 56 codice contratti (materie escluse), e quindi avrebbe dovuto essere individuato in osservanza del regolamento interno.

Di conseguenza, così almeno mi pare, l’avvocato domiciliatario.

Il mio dubbio, invece, era che, la nomina dell’avvocato domiciliatario, non svolgendo questo, a pieno titolo, attività legale, rientrasse invece tra i servizi legali non esclusi dal Codice dei Contratti.

Quale delle due?

Grazie mille