Ai sensi dell’art. 30 co. 4 del cpa l’azione risarcitoria per danno da ritardo deve essere proposta entro 120 giorni. Tuttavia viene specificato che il termine “NON inizia a decorrere fintanto che perdura l’inadempimento”. Poi dice che decorre dopo un anno dalla scadenza dei termini…
In italiano è incomprensibile. Che significa esattamente? Entro quando è possibile fare azione risarcitoria?
4. Per il risarcimento dell’eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l’inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere.