B&B senza autorizzazione - Lombardia

Il titolare di un B&B è deceduto nel 2020, ma gli eredi ad oggi non hanno fatto pratica di subingresso o di cessazione. (i termini sono scaduti oramai?!)

A maggio 2023 la Polizia Locale ha emesso un verbale di violazione amministrativa ad un erede per la violazione dell’art. 39 comma 1, della L.R. n. 27/2015 del 01.10.2015, in quanto senza aver presentato Scia/comunicazione ha intrapreso un’attività ricettiva extra alberghiera non imprenditoriale.
Il trasgressore ha ammesso lo svolgimento dell’attività ed è stata accettata dalle verifiche effettuate sul sito di prenotazione on-line (booking).
Ad oggi sembra che l’attività non sia cessata.(ancora pubblicizzata su booking).
Chiedo che iter da intraprendere (ordinanza, verbale, ecc) in caso di prosecuzione dell’attività.

Non comprendo bene… è stato fatta una sanzione, il trasgressore non ha pagato in misura ridotta e né ha prodotte memorie difensive. A questo punto, quindi, occorre precedere con l’ordinanza di ingiunzione determinando una cifra fra il massimo e il minimo.
La LR non detta ipotesi di chiusura coatta per queste attività. SI può procedere a nuova verbalizzazione

Sei sicuro che non si tratti di mera locazione tusristica?

Si è un B&B non imprenditoriale. (Regione lombardia), non ha pagato e non ha presentato memorie difensive. perchè non si può fare una chiusura coatta? hai un facsimile di ordinanza di ingiuzione? (se si mi generi il link su wetrasfer? grazie

la legge regionale Lombardia n.27 del 01.10.2015 all’art. 39 comma 4 prevede la cessazione dell’attività

Procedi con ordinanza ingiunzione. Molte volte a me arrivano provvedimenti del Questore che dispone la chiusura dell’attività per tipo 15 giorni ma di fatto non so anche io se esista o meno la possibilità di una chiusura coatta dell’attività. In linea di principio, l’attività non è soggetta ad un titolo abilitativo in senso proprio bensì ad una SCIA che è un atto privato ma che costituisce comunque presupposto per il regolare esercizio dell’attività.

Rettifico, ho visto la L.R. della tua regione e appunto prevede la cessazione, seppur come extrema ratio visto che prevede il doppio delle sanzioni, la sospensione e poi la chiusura. In E.R. è previsto direttamente il divieto di prosecuzione per le attività avviate senza aver presentato una SCIA.

Del resto sarebbe del tutto singolare non poter intervenire e rimettere la cessazione di un’attività svolta abusivamente alla decisione di chi la conduce, dietro minaccia o applicazione di sanzioni. Non ottemperare a un provvedimento di chiusura, fermo restando tutte le facoltà e i diritti di difesa del privato, è comunque reato (art.650 c.p.).

Fosse un pubblico esercizio ex art. 86 TULPS allora ti puoi agganciare al regime sanzionatorio TULPS – vedi art. 17-ter TULPS. Un albergo è un esercizio riconducibile all’art. 86 TULPS ai sensi dell’art. 152 del Regolamento del TULPS.
Se fosse locazione turistica, non sarebbe un pubblico esercizio. Anche nel caso di uso di civile abitazione in modo non imprenditoriale per B&B, diventa difficile andare a mettere i sigilli a un appartamento privato.

Se non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta del primo verbale contestato e il trasgressore non ha presentato opposizione al verbale entro i termini previsti, occorre procedere con emissione di ordinanza-ingiunzione.

La suddetta prassi è comune a TUTTE le violazioni amministrative che seguono le procedure generali previste dalla legge 689/81, mi stupisce che vi trovi impreparati al punto di chiedere un facsimile…

Una volta che sia stata emessa l’ordinanza-ingiunzione relativa alla prima violazione accertata, iniziano a decorrere i termini per la reiterazioni delle eventuali violazioni successive. Questo vuol dire, nel caso in questione, che se entro i cinque anni successivi viene accertata un’ulteriore violazione della stessa indole la stessa sarà punita con una sanzione raddoppiata (da euro 4.000 a euro 40.000), vedasi art. 39/4° comma L.R. 27/2015.

Ed è quello che vi consiglio di fare nel caso in esame.

Se poi l’attività abusiva dovesse continuare anche dopo la seconda contestazione, il Comune potrebbe (ne ha facoltà, non “obbligo”) disporre la cessazione dell’attività abusiva. Nel caso ritenesse di farlo, lo farà tramite ordinanza, a cui seguirà – previa diffida – l’esecuzione coattiva prevista dall’art. 21-ter della legge 241/90. (Cosa che nel caso in questione appare molto molto problematica, considerata la natura residenziale dei locali in oggetto…)

Oppure potrà continuare con ripetuti accertamenti sanzionatori. (Cosa che si consiglia)

Ciao Marco, grazie per il tuo contributo, per me utile ripasso di nozioni importantissime. Non lavoro da molto al SUAP per cui sicuramente sei sul pezzo molto più di me. Avevo già postato la domanda, separatamente, ma non ho ricevuto risposta ad oggi. Secondo te, nel caso in cui una società estera, intenda gestire case e appartamenti per vacanza, deve aprire un’unità locale in Italia e iscriversi al Registro delle Imprese o può farne a meno? Sto battagliando da diversi giorni con questa società che ritiene di non essere tenuta a farlo perchè non avrebbero alcuna stabile organizzazione tale da dover aprire una sede secondaria o appunto una unità locale. Ne approfitto per chiederti in base alla tua esperienza dove posso approfondire a livello di libri o anche corsi questi aspetti. Grazie, spero di non essere stato inopportuno ma mi trovo davvero in difficoltà.

Ti rispondo solo in termini generali, visto che mi hai citato: penso che per una forma di correttezza, oltre che di chiarezza espositiva, non si dovrebbe entrare in un post e in una discussione proposta da altri inserendo invece un “proprio” nuovo argomento.

Se avevi già proposto la tua domanda e non avevi avuto risposto, forse la questione era molto tecnica ed afferiva ad una materia (quella fiscale) che esula un po’ dalle nostre competenze.
Semmai, prova a riproporla argomentando con più precisione.

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