B & B - sorvegliabilità

Buonasera a tutti, premetto che siamo in regione Lombardia, la Polizia è intervenuta di notte, chiamata dai vicini di un B & B per sedare un litigio tra gli occupanti.
Nello specifico l’attività si trova nella mansarda di un edificio posto in centro città di proprietà di una parrucchiera che esercita l’attività nella parte restante dello stabile, ha presentato SCIA al SUAP comunale nel maggio del 2018. Siccome non hanno potuto accedere perché non ce campanello e si accede digitando il codice su una tastiera, inoltre il numero di telefono esposto risulta del negozio che a quell’ora è chiaramente chiuso, hanno invitato il reclamante a denunciare il fatto in Commissariato.
La Polizia ci chiede di intervenire sull’attività, perché a suo dire non è garantita la sorvegliabilità dei locali non essendo stato possibile accedere durante l’intervento.
Chiedo ma quale norma prevede la sorvegliabilità nelle strutture ricettive non alberghiere? è corretto il modo di gestire l’attività? Il Comune non dovrebbe emettere un titolo autorizzatorio inserendo delle prescrizioni con relativa possibilità di sanzionare?
Grazie mille e buon lavoro a tutti.

la vecchia legge n. 135/2001 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) prevedeva espressamente la non applicazione dell’art. 153 del reg. TULPS alle strutture ricettive. vedi art. 11 comma 2 della legge 135. Quindi, almeno dal 2001, il problema della sorvegliabilità delle strutture ricettive non si è mai posto. la legge 135 è stata abrogata da una norma dichiarata incostituzionale per buona parte. Adesso siamo in una condizione di assenza di certezza normativa ma ritengo che il principio espresso dalla legge 135 possa continuare ad applicarsi in assenza di disposizioni contrarie che attuino l’art. 153 citato e in assenza di disposizioni regionali sul tema. Il concetto è avvalorato dal fatto che le c.d. strutture ricettive extra-alberghiere (secondo le varie leggi regionali) possono essere esercitate nelle civili abitazioni quindi la sorvegliabilità è esclusa a prescindere.

Le strutture ricettive sono TUTTE sottoposte a SCIA. Vedi tabella in allegato al d.lgs. n. 222/2016 e relative legge regionali