Bando assegnazione concessioni pluriennali fiere – criterio presenze e durata concessioni

Devo pubblicare un bando per assegnazione delle concessioni di posteggi vacanti nelle fiere del Comune (fiere già esistenti, non di nuova istituzione).
Per quanto riguarda il primo criterio di assegnazione (il conteggio delle presenze), l’art. 37 comma 3 della L.R. 62/2018 dice che si tiene conto del “maggior numero di presenze maturate” ; il regolamento comunale dice “maggior numero di presenze maturate nella tipologia mercatale di riferimento, ivi comprese le presenze degli spuntisti…”
Quindi, se l’operatore che mi farà domanda per l’assegnazione di un posteggio nella Fiera X non è già titolare di un’altra concessione nell’ambito di quella fiera, in pratica potrà avere solo eventuali presenze come spuntista. Se invece l’operatore che mi fa domanda per assegnazione di nuovo posteggio ha già una concessione di posteggio nell’ambito della medesima fiera, allora significa che dovremo conteggiare le le presenze nella fiera come concessionario del posteggio già assegnato più eventuali presenze come spuntista (se si fosse presentato per montare con un secondo posteggio e quindi inserito nella graduatoria di spunta) ?
Se invece l’operatore che fa domanda per l’assegnazione di posteggio nella fiera, fosse stato titolare, ad esempio dal 2008 al 2020, di una concessione di posteggio in detta fiera e poi fosse incorso in decadenza dal 2021, le presenze maturate nella fiera come concessionario nel periodo 2008 /2020 vanno considerate o non si considerano perché incorso in decadenza ?

Ultimo dubbio: la durata delle concessioni che si mettono a bando è dodecennale ai sensi della L.R. 62/2018, oppure bisogna considerare che la Legge 214 del 31.12.2023 art. 11 comma 1 fissa una scadenza decennale (A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialita’, non discriminazione, parita’ di trattamento, trasparenza e pubblicita’, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy…)?

Grazie mille per la risposta, saluti

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La legge e il regolamento comunale dettano le regole generali e i confini dell’azione comunale. Il regolamento comune sicuramente va più nel dettaglio della legge. Per il resto agisce la Giunta comune che indica eventuali particolarità affinché la competenza gestionale rediga il bando. Il bando, come si dice sempre, è lex specialis e lì possono essere dettate specifiche condizioni di accesso o specifici criteri in base al caso di specie.

Ad esempio, le presenze degli operatori concessionari possono essere declinate, per i mercati, come anzianità di presenza espressa in mesi/anni mentre per le fiere annuali potrebbe essere un numero di presenze effettive (da sommare con i precedenti operatori cedenti).

Per gli spuntisti può valere la stessa cosa e sarà specificata nel bando. In questa sede può esser deciso che il già concessionario che ha anche presenze di spunta non può portare in graduatoria anche le presenze di spunta.

Nel bando può essere specificato come è trattata l’anzianità dell’operatore che vanta presenze/anzianità pregressa nel mercato o fiera ma che non è più presente: perché decaduto o perché cessato sua sponte o perché ha ceduto l’attività. Tendenzialmente, la ratio della LR è quella di premiare l’asinità del soggetto operante (giusto o sbagliato che sia) e quindi di non considerare l’esperienza di soggetti non più presenti nella fiera/mercato.

Sull’art. 11, comma 1 della legge 214/2023 le interpretazioni possono essere plurime nel senso che finché non saranno adottate le linee guida, il comma è applicabile oppure: da subito le nuove concessioni sono decennali anche senza linee guida.

Per evitare problemi sarebbe meglio che il comune congelasse il rilascio fino alle linee guida. Se proprio non è possibile, io adotterei la durata decennale

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