Buongiorno, a seguito di apposito bando pubblico per la realizzazione e l’affidamento in gestione di una spiaggia attrezzata per attività sportive, è stato dato un gestione una porzione di arenile demaniale.
Un articolo del bando specifica che “All’interno delle aree oggetto di gestione non sono consentite attività diverse dalla pratica dello sport e dal servizio di balneazione al pubblico, compresa la fornitura e il noleggio di sdraio e ombrelloni, per attività esterne al perimetro della concessione”.
Il gestore, oltre all’esercizio delle diverse pratiche sportive (beach tennis, beach volley, surf, sup, ecc.) ed alla posa di ombrelloni, lettini e sedie a sdraio nell’area in concessione, effettua anche il noleggio di ombrelloni a terzi che li prendono e, in autonomia, se li posizionano nella restante spiaggia libera.
La prima domanda è: lo possono fare?
La seconda: nel caso in cui non lo potessero fare, quali sono i riferimenti normativi per una eventuale sanzione?
Non vedo sanzione amministrative dirette. SI potrebbe argomentare che il soggetto sta svolgendo un’attività non consentita dalla concessione. In generale, quando il Comune rilascia una concessione indica un oggetto preciso: concessone per il commercio al dettaglio alimentare; per un chiosco da destinare a edicola, ecc. La giurisprudenza riconosce la facoltà del comune di intervenire direttamente sulla validità della concessione quando il soggetto non la usi per lo scopo per la quale è stata rilascia. Scopo che è connesso anche con un’utilità pubblica: sottraggo area pubblica alluso collettivo ma lo faccio affinché il soggetto concessionario svolga quella precisa attività che giustifica la sottrazione.
Detto questo, siamo sicuri che non lo possa fare? Non sta svolgendo attività esterne al perimetro. Lui dà in locazione dei beni mobili che i locatari possono usare dove vogliono, anche portarli in giardino di casa loro. Questo è quello che potrebbe obiettare il soggetto.
Al contrario, se si ritiene un’attività non compresa nella concessione, allora occorre un avvio procedimento ai fini della regolarizzazione entro tot. giorni. In caso di mancata regolarizzazione, scatterebbe la decadenza e la rimessa a bando.