Buongiorno
l’Associazione Temporanea di Imprese composta di 16 soggetti costituiti con apposito atto del notaio, unica partecipante ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 187. Oggi in sede di aggiudicazione ha costituito una società di scopo togliendo alcuni componenti dell’ATI e aggiungendone altri nuovi. Questa modifica della composizione del soggetto aggiudicatario è possibili?
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La questione sollevata riguarda la modifica della composizione di un’Associazione Temporanea di Imprese (ATI) dopo la partecipazione a una procedura di gara e prima dell’aggiudicazione, con la costituzione di una nuova società di scopo che vede una variazione dei suoi componenti.
Teoria generale del diritto sugli appalti pubblici:
Nel diritto degli appalti pubblici, la stabilità della composizione dell’ATI dal momento della presentazione dell’offerta fino all’aggiudicazione e durante l’esecuzione del contratto è un principio fondamentale. Questo principio è volto a garantire la trasparenza e la par condicio tra i partecipanti alla gara, nonché la certezza sul soggetto che eseguirà l’appalto.
Norme relative alla teoria:
Il Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs 36/2023) stabilisce regole precise riguardo alla composizione e alle modifiche delle ATI. In particolare, l’art. 48 del Codice disciplina le forme di partecipazione alle gare d’appalto, inclusa l’ATI, e le condizioni sotto le quali possono essere apportate modifiche alla composizione dei raggruppamenti.
Esempi concreti:
Se un’ATI, dopo aver partecipato a una gara, decidesse di modificare la sua composizione costituendo una nuova società di scopo e cambiando alcuni dei suoi membri, tale modifica sarebbe ammissibile solo se rispettasse i criteri e le condizioni previste dalla normativa vigente. Ad esempio, la normativa potrebbe permettere la sostituzione o l’ingresso di nuovi membri in casi specifici e sotto determinate condizioni, come la dimostrazione che il cambiamento non altera l’offerta presentata o le capacità tecniche ed economiche sulla base delle quali è stata effettuata la selezione.
Conclusione sintetica:
La modifica della composizione di un’ATI dopo la partecipazione a una gara e prima dell’aggiudicazione, con la costituzione di una nuova società di scopo, è soggetta a restrizioni normative. È fondamentale che tali modifiche rispettino le condizioni previste dalla legge e non compromettano i principi di trasparenza, par condicio e certezza dell’aggiudicatario. Pertanto, senza conoscere i dettagli specifici della normativa applicabile e delle condizioni sotto le quali è stata effettuata la modifica, non è possibile fornire una risposta definitiva. Si consiglia di consultare il Nuovo Codice degli Appalti e, se necessario, di chiedere un parere legale specifico.
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Bibliografia: