Bando concorso pubblico senza titoli di preferenza

Parere sul bando CP-IST-2026-1 della Regione Emilia-Romagna per 16 posti di Istruttore/trice giuridico-amministrativo, con scadenza 10 settembre 2026.

Ho notato che il bando non indica i titoli di preferenza previsti dall’art. 5, comma 4, del D.P.R. 487/1994, come modificato dal D.P.R. 82/2023, mentre richiama il Regolamento regionale Emilia-Romagna n. 1/2021, il cui art. 16, comma 5, prevede la minore età anagrafica quale criterio di preferenza.

Alla luce anche dell’art. 70, comma 13, del D.Lgs. 165/2001, vorrei sapere se tale disciplina regionale possa legittimamente escludere le preferenze previste dalla normativa statale o se l’omissione nel bando possa configurare un vizio della procedura.

L’omissione dei titoli di preferenza statali all’interno del bando della Regione Emilia-Romagna (CP-IST-2026-1) e il richiamo alla sola disciplina regolamentare interna configurano una questione giuridica rilevante sotto il profilo della legittimità della procedura.

Il quadro normativo e la gerarchia delle fonti

  1. Art. 70, comma 13, D.Lgs. 165/2001 e Art. 18-bis D.P.R. 487/1994:

    Il Testo Unico sul Pubblico Impiego stabilisce espressamente che le Regioni e gli enti locali conformano i propri ordinamenti ai principi generali del D.P.R. 487/1994 in materia di reclutamento. L’art. 18-bis, introdotto dal D.P.R. 82/2023, ha confermato e rafforzato questo obbligo di conformazione per tutte le amministrazioni territoriali.

  2. Natura dei Titoli di Preferenza (Art. 5, D.P.R. 487/1994):

    I titoli di preferenza a parità di merito (es. lodevole servizio, carichi familiari, parità di genere nei profili sottorappresentati) costituiscono principi generali posti dall’ordinamento statale a tutela dell’uguaglianza, del merito e di specifiche categorie protette o meritevoli.

Analisi del profilo di illegittimità

  • Prevalenza della norma statale di principio: Le Regioni a statuto ordinario mantengono potestà organizzativa autonoma, ma tale potestà trova un limite invalicabile nelle norme statali che stabiliscono principi fondamentali sull’accesso al pubblico impiego. La disciplina delle preferenze rientra nei parametri essenziali per garantire parità di trattamento su tutto il territorio nazionale.

  • L’effetto sul Regolamento Regionale: L’art. 16, comma 5, del Regolamento regionale Emilia-Romagna n. 1/2021 (che applica la minore età anagrafica come criterio residuale o primario) non può derogare in peius o disapplicare integralmente l’ordine e la presenza delle preferenze di fonte statale ex art. 5 del D.P.R. 487/1994. La minore età anagrafica rientra nell’ordinamento statale prevalentemente come criterio residuale d’ulteriore spareggio a parità di tutti gli altri titoli.

  • Vizio della procedura: L’omessa previsione o il mancato recepimento delle preferenze vincolanti previste dalla normativa nazionale determina una violazione di legge per contrasto con l’art. 70, comma 13, del D.Lgs. 165/2001 e con il D.P.R. 487/1994 (come modificato dal D.P.R. 82/2023).

Effetti pratici e tutela per il candidato

  • Vizio di legittimità: L’omissività del bando costituisce un vizio dell’atto amministrativo (bando di concorso quale lex specialis della selezione).

  • Interpretabilità integrativa ed eterointegrazione: Nella prassi della giustizia amministrativa, quando un bando omette una disposizione imperativa di legge statale, si applica spesso il principio di eterointegrazione del bando: la norma imperativa statale si considera inserita di diritto nella procedura concorsuale.

  • Profili di ricorso: Un candidato che dovesse trovarsi in posizione deteriore in graduatoria a causa della mancata applicazione di un titolo di preferenza statale spettante avrebbe pieno titolo per impugnare la graduatoria finale (o per chiedere l’annullamento/rettifica in autotutela degli atti) dinanzi al TAR competentemente adito.

La disciplina regionale non può legittimamente escludere l’applicazione delle preferenze statali. L’omissione nel bando integra un vizio di legittimità della procedura.